15 giu 2015
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Sale di alberghi destinate a riunioni: non è necessario presentare una specifica SCIA
Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa, ha pubblicato la Nota Protocollo n. 5915, del 19 maggio 2015, che esclude la necessità di SCIA qualora gli spazi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Sale di alberghi destinate a riunioni varie
In riscontro alla richiesta pervenuta con la nota a margine indicata, in analogia a quanto già rappresentato in casi analoghi (vedi, attività scolastiche con annesse palestre), si ritiene che per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non sia necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora, gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Relativamente, invece, all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi, si ritiene che eventuali casi ambigui o comunque di difficile inquadramento debbano essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso.
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