29 set 2009

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TU Sicurezza: la formazione di Preposti e Dirigenti dopo il 2 correttivo




Con le modifiche all'art. 37 comma 7 del D. Lgs. n. 81/2008 apportate dal correttivo il D. Lgs. n. 106/2009, che riporta “I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro” chiariamo i concetti di adeguata formazione e le modalità di conteggio degli anni di esperienza.

La formazione dei dirigenti e dei preposti era già prevista dal Testo Unico all'art. 15 e all'art. 37 che però riportava delle indicazioni di massima ed orientative.

Il primo al comma 1 lettera o) indicava fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro una informazione ed una formazione adeguata per i dirigenti ed i preposti.

L’art. 37 comma 7 disponeva che questi ricevessero a cura del datore di lavoro ed in azienda un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e precisava che i contenuti di questa formazione comprendessero la:

  • a) individuazione dei principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • c) valutazione dei rischi;
  • d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

 

Il D.Lgs. n. 81/2008 però non forniva ulteriori indicazioni su durata o modalità di tale formazione e per quanto riguarda i dirigenti rimandava alla Conferenza permanente Stato-Regioni l'onere di stabilirne i dettagli, in sostituzione di quanto indicato nel D. M. 16/1/1997, durata e contenuti minimi sia dei datori di lavoro (art. 34 commi 2 e 3) che dei lavoratori (art. 37 comma 2). Il termine di 12 mesi per questa integrazione è in realtà già superato il 15 maggio 2009.

La stessa cosa vale per gli addetti ed il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione con gli accordi del 26/1/2006 e del 5/10/2006 in ottemperanza alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 195/2003.

Il decreto correttivo D. Lgs. n. 106/2009 modifica  l’art. 37 apporta i seguenti chiarimenti:

  • specificha che per adeguata formazione si deve intendere che la stessa sia corrispondente sia al settore di attività che ai rischi in esso presenti
  • inserisce esplicitamente oltre all’obbligo della formazione dei preposti anche quello della formazione dei dirigenti.
  • inoltre, abrogando l'espressione “in azienda” che compariva nel testo originario, si permette che la stessa possa essere svolta presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.

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