01 dic 2022

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INAIL | La prevenzione degli incendi per le attività in ufficio




In collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il consiglio Nazionale degli Ingegneri, INAIL ha reso disponibile un importante documento dedicato alla prevenzione degli incendi per le attività in ufficio collegato alla “Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di Prevenzione Incendi”.

 

La Regola Tecnica Verticale V.4 costituisce un aggiornamento e integrazione del Codice di Prevenzione Incendi e, mentre la precedente RTV del 2006 classificava gli uffici in base al numero di persone presenti nelle cinque tipologie, la V.4 prevede delle nuove classificazioni in base:

  • al numero di occupanti:
    • OA: 300 < n <= 500;
    • OB: 500< n <= 800;
    • OC: n > 800.

 

  • alla massima quota dei piani in altezza:
    • HA: h<= 12 m;
    • HB: 12 m < h <= 24m;
    • HC: 24 m < h <= 32 m;
    • HD: 32 m < h <=54 m;
    • HE: h> 54 m

 

  • Alla destinazione d’uso delle singole aree:
    • TA: locali destinati agli uffici e spazi comuni;
    • TM: depositi o archivi di superficie lorda maggiore di 25 m2 e carico di incendio specifico qf > 600
    • MJ/m2;
    • TO: locali con affollamento > 100 persone (es.: sale conferenza, sala riunione, mense, ecc.);
    • TK locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2;
    • TT locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali
    • tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio (es.: CED, stamperie, cabine elettriche, ecc.);
    • TZ altre aree.
    •  

Il documento prende poi in esame un caso studio riguardante un edificio costituito da un piano interrato e  otto piani fuori terra suddiviso in tre blocchi tra loro non comunicanti, tutti da destinare ad attività direzionale e uffici aperti al pubblico.

“Com’era da attendersi, l’utilizzo della RTV tradizionale comporta un approccio più restrittivo rispetto al Codice e alla RTV collegata. L’approccio tradizionale, secondo la RTV di cui al d.m. 22 febbraio 2006, obbliga infatti il progettista verso soluzioni che richiedono necessariamente il ricorso all’istituto della deroga in relazione al cap. 6 “Misure per l’evacuazione in caso di emergenza”. Viceversa, in relazione alla misura S.4 Esodo, con il Codice, seppur adottando una soluzione alternativa, la misura antincendio in questione è risolta con relativa speditezza, seppur ricorrendo a competenze professionali più elevate ed a scelte con conseguente maggiore profilo di responsabilità.”

 

Documenti disponibili:

PREVENZIONE INCENDI PER ATTIVITÀ DI UFFICIO - La Regola Tecnica Verticale V.4 del Codice di prevenzione incendi

 

 

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