02 feb 2005

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Emissioni in atmosfera ed effetto serra




Pubblicata sulla GU 4/1/2005, n. 2 la legge 30 Dicembre 2004, n. 316 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12/11/2004 n. 273 che reca le «Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea».

La nuova legge lascia sostanzialmente immutato l'impianto previsto dal decreto-legge n. 273/2004, ma introduce alcune importanti novità in merito alle sanzioni (nuovo art. 2-bis) ed alle disposizioni transitorie (art. 3).

APPROFONDIMENTO:

  • ART. 2-BIS in base al quale il gestore dell'impianto che
    • omette di presentare domanda di autorizzazione (comma 1),
    • fornisce informazioni false (comma 2),
    • omette di fornire le informazioni necessarie al fine dell'assegnazione delle quote di emissione (comma 3),
    È punito con una sanzione amministrativa che ammonta, a seconda dei casi, a 10 o 40 euro per tonnellata di biossido di carbonio equivalente. Inoltre, è anche prevista «la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi». L'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni è il Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa l'infrazione (avverso tali provvedimenti è possibile ricorso con le modalità previste dalla vigente legislazione amministrativa). Va infine segnalato che il comma 6 dell'art. 2-bis prevede che le sanzioni si applicano «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3», e quindi, a partire dal 5/1/2005.
  • ART. 3 sono aggiunti due commi nei quali viene stabilito che:
    • il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione 2005-2007, inviato alla Commissione europea il 15//2004, dovrà essere aggiornato entro il 30/6/2005 a seguito della raccolta di informazioni che sono state inviate (entro il 30/12/2004) dai gestori degli impianti ai sensi dell'art. 2 (comma 2-bis);
    • il Governo dovrà inserire annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) un aggiornamento sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie (comma 2-ter) 

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