03 apr 2017

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SENTENZA Morire per una eccessiva movimentazione carichi




Il fatto

  • Una mansione non prevista (lui autista improvvisato scaricatore nel piazzale)
  • Nessuna formazione
  • Impossibilità all'utilizzo di mezzi idonei di movimentazione (gli spazi erano troppi piccoli)

Queste sono le evidenze portate a dimostrazione della colpevolezza del datore di lavoro, dopo la morte del suo dipendente dopo una giornata di eccessiva movimentazione carichi. 

L'eccessivo peso movimentato manualmente ha infatti provocato la rabdomiolisi, una rara patologia che causa la rottura delle cellule portandolo alla morte qualche giorno seguente.

Il datore di lavoro ha fatto ricorso in particolare motivando l'imprevediblità di tale patologia rara e il comportamento abnorme del lavoratore (che scaricò dal cassone del camion dove si trovavano oltre 720 termo blocchi del peso di 10 kg ciascuno, e pertanto un carico giornaliero di oltre sette tonnellate di materiale)

Il diritto

Il lavoratore era intento a svolgere un'attività che rientrava nelle mansioni affidate, benché diverse da quelle per cui era stato assunto.

In relazione a dette mansioni non era stata praticata alcuna specifica formazione.

Le istruzioni relative allo svolgimento dello scarico del mezzo non erano state impartite da alcun preposto, ma sostanzialmente concordate tra i lavoratori laddove il lavoratore che di regola svolgeva le mansioni di autista ed era anche il lavoratore dotato di maggiore forza fisica, aveva preferito operare lo scarico del materiale (termo blocchi in cemento) dall'interno del camion lanciando il materiale ai lavoratori che si trovavano per terra.

La scelta di non adoperare mezzi meccanici per le operazioni di scarico del materiale, quali carrelli elevatori e muletti, non dipese da una estemporanea decisione del lavoratore, o da un omesso rispetto delle consegne ricevute dal più qualificato dei lavoratori ivi presente, ma dipese dalla ristrettezza degli spazi ove lo scarico era intervenuto e pertanto da scelte organizzative aziendali.

Al datore di lavoro che nel piano organizzativo dell'impresa figurava altresì quale direttore dei lavori e responsabile del cantiere sono state riconosciute gravissime omissioni, come massimo responsabile della direzione delle procedure lavorative e garante della sicurezza sul luogo di lavoro.

La Cassazione ricorda anche che l'eventuale addebito di imprudenza al lavoratore non esime i soggetti responsabili dalle proprie responsabilità.


NOTA RIGUARDO IL COMPORTAMENTO ABNORME la Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli.

 

 

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