05 giu 2006
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Rifiuti: cambiano i codici di classificazione con il D.M. 2 maggio 2006
Il provvedimento, già entrato in vigore, traspone i codici CER di identificazione dei rifiuti, sui nuovi codici introdotti dal nuovo Testo Ambientale.
L'elenco tiene conto degli elementi contenuti nei diversi decreti ministeriali, legislativi e nella direttiva del Ministero dell'Ambiente riguardanti tale argomento e verrà periodicamente aggiornato in base alle nuove conoscenze.
La presenza di un materiale nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in ogni circostanza: perché venga considerato tale deve prima di tutto rispondere alla definizione di rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi". I diversi tipi di rifiuto sono classificati mediante un codice a 6 cifre.
Per identificarlo occorre consultare l'elenco come segue:
- Individuare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 1 a 12 e da 17 a 20. Tranne i materiali che terminano con le cifre 99 è possibile che un impianto debba classificare le proprie attività riferendosi a diversi capitoli.
- Se il rifiuto non rientra in questi capitoli, consultare quelli dal 13 al 15.
- Se nessuno dei codici è adeguato, utilizzare i codici del capitolo 16.
- Se nemmeno questi soddisfano i requisiti occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività (da 1 a 12, da 17 a 20)
Rif. - Dm 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 123 alla GU n. 114 del 18/05/2006 - "Istituzione dell'elenco rifiuti".
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