02 nov 2023

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MINISTERO DEL LAVORO | Soggetti abilitati alla verifica delle attrezzature




I soggetti che hanno l’incarico di verificare le attrezzature possono essere pubblici o privati abilitati e iscritti nell’elenco di cui al comma 4 dell’art. 2, del D.M. 11/04/2011 “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche”.

È il datore di lavoro che deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche in modo che si possa accertare che esse siano idonee per lo svolgimento del lavoro in piena sicurezza, oltre che in modo efficiente. Egli si deve rivolgere a un soggetto abilitato, pubblico o privato, e può consultare l’elenco dei soggetti abilitati costituito presso INAIL e presso ASL.

I soggetti abilitati detengono gli obblighi del decreto interministeriale 11/4/2011:

  • Devono inserire in un registro la copia dei verbali delle verifiche effettuate, i dati e le informazioni di cui al punto 4.2 dell’Allegato III al D.I. 11.4.2011;
  • Ogni tre mesi deve comunicare il registro informatizzato per via telematica al soggetto addetto;
  • Deve tenere conservati i documenti relativi alla verifica delle attrezzature per almeno dieci anni.

Nel momento in cui avvenga una modifica nello stato di fatto o di diritto dei soggetti abilitati deve essere comunicato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell’idoneità dei soggetti abilitati.

I soggetti abilitati dovranno poi fornire l’organigramma generale con l’elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto e tutte le variazioni che si effettuano all’interno di questi.

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