03 feb 2005

1372 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



SENTENZA | Valutazione dei rischi, gli obblighi del preposto




Cass. Pen., sez. IV, 9 marzo 2001, n. 9862, ric. Bellino S.

Massima: Non spetta al preposto, ma solo al datore di lavoro, il compito di effettuare la valutazione dei rischi: tuttavia, dal momento che l'art. 4 del D.lgs. n. 626/1994 prevede che il preposto, nell'ambito delle sue attribuzione e competenze, ha l'obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute; di affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute; di fornire ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione, ne deriva che, in osservanza delle comuni regole di diligenza che impongono, anche a chi non abbia un potere deliberativo, di segnalare eventuali pericoli o carenze nei sistemi di protezione, grava sul preposto l'obbligo informativo nei confronti del datore di lavoro in ordine alle necessità di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di disporre le misure necessarie, che non possono essere autonomamente assunte dal primo.

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group