04 apr 2016

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DPI, dal 21 aprile in vigore il nuovo Regolamento




Pubblicato nella GUE del 31 marzo 2016, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.

Il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio a decorrere dal 21 aprile 2018 (eccetto le eccezioni specificate); gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.

L'indice 

  • CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
  • Articolo 1 - Oggetto
  • Articolo 2 - Ambito di applicazione
  • Articolo 3 - Definizioni
  • Articolo 4 - Messa a disposizione sul mercato
  • Articolo 5 - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
  • Articolo 6 - Disposizioni concernenti l'uso dei DPI
  • Articolo 7 - Libera circolazione
     
  • CAPO II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
  • Articolo 8 - Obblighi dei fabbricanti
  • Articolo 9 - Mandatari
  • Articolo 10 - Obblighi degli importatori
  • Articolo 11 - Obblighi dei distributori
  • Articolo 12 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricantI si applicano agli importatori e ai distributori
  • Articolo 13 - Identificazione degli operatori economici
     
  • CAPO III - CONFORMITÀ DEL DPI
  • Articolo 14 - Presunzione di conformità del DPI
  • Articolo 15 - Dichiarazione di conformità UE
  • Articolo 16 - Principi generali della marcatura CE
  • Articolo 17 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
     
  • CAPO IV - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
  • Articolo 18 - Categorie di rischio dei DPI
  • Articolo 19 - Procedure di valutazione della conformità
     
  • CAPO V - NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
  • Articolo 20 - Notifica
  • Articolo 21 - Autorità di notifica
  • Articolo 22 - Requisiti relativi alle autorità di notifica
  • Articolo 23 - Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
  • Articolo 24 - Requisiti
  • Articolo 25 - Presunzione di conformità degli organismi notificati
  • Articolo 26 - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
  • Articolo 27 - Domanda di notifica
  • Articolo 28 - Procedura di notifica
  • Articolo 29 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
  • Articolo 30 - Modifiche delle notifiche
  • Articolo 31 - Contestazione della competenza degli organismi notificati
  • Articolo 32 - Obblighi operativi degli organismi notificati
  • Articolo 33 - Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
  • Articolo 34 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
  • Articolo 35 - Scambio di esperienze
  • Articolo 36 - Coordinamento degli organismi notificati
     
  • CAPO VI - VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLI SUI DPI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE
  • Articolo 37 - Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione
  • Articolo 38 - Procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi
  • Articolo 39 - Procedura di salvaguardia dell'Unione
  • Articolo 40 - DPI conformi che presentano un rischio
  • Articolo 41 - Non conformità formale
     
  • CAPO VII - ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
  • Articolo 42 - Delega di potere
  • Articolo 43 - Esercizio della delega
  • Articolo 44 - Procedura di comitato
     
  • CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
  • Articolo 45 - Sanzioni
  • Articolo 46 - Abrogazione
  • Articolo 47 - Disposizioni transitorie
  • Articolo 48 - Entrata in vigore e applicazione
    2.   Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
    a) degli articoli da 20 a 36 (TUTTO IL CAPO V - Notifica degli organismi) e dell'articolo 44 (PROCEDURA DI COMITATO), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
    b) dell'articolo 45, paragrafo 1 (SANZIONI), che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
     
  • ALLEGATO I - CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI
  • ALLEGATO II -  REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
  • ALLEGATO III - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI
  • ALLEGATO IV - CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
  • ALLEGATO V - ESAME UE DEL TIPO
  • ALLEGATO VI - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
  • ALLEGATO VII - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI
  • ALLEGATO VIII - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
  • ALLEGATO IX - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N

 

LEGGI IL REGOLAMENTO

 

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