04 apr 2016
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DPI, dal 21 aprile in vigore il nuovo Regolamento
Pubblicato nella GUE del 31 marzo 2016, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/425 del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale.
Il Regolamento abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio a decorrere dal 21 aprile 2018 (eccetto le eccezioni specificate); gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
L'indice
- CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Ambito di applicazione
- Articolo 3 - Definizioni
- Articolo 4 - Messa a disposizione sul mercato
- Articolo 5 - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
- Articolo 6 - Disposizioni concernenti l'uso dei DPI
- Articolo 7 - Libera circolazione
- CAPO II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI
- Articolo 8 - Obblighi dei fabbricanti
- Articolo 9 - Mandatari
- Articolo 10 - Obblighi degli importatori
- Articolo 11 - Obblighi dei distributori
- Articolo 12 - Casi in cui gli obblighi dei fabbricantI si applicano agli importatori e ai distributori
- Articolo 13 - Identificazione degli operatori economici
- CAPO III - CONFORMITÀ DEL DPI
- Articolo 14 - Presunzione di conformità del DPI
- Articolo 15 - Dichiarazione di conformità UE
- Articolo 16 - Principi generali della marcatura CE
- Articolo 17 - Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE
- CAPO IV - VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
- Articolo 18 - Categorie di rischio dei DPI
- Articolo 19 - Procedure di valutazione della conformità
- CAPO V - NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
- Articolo 20 - Notifica
- Articolo 21 - Autorità di notifica
- Articolo 22 - Requisiti relativi alle autorità di notifica
- Articolo 23 - Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica
- Articolo 24 - Requisiti
- Articolo 25 - Presunzione di conformità degli organismi notificati
- Articolo 26 - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
- Articolo 27 - Domanda di notifica
- Articolo 28 - Procedura di notifica
- Articolo 29 - Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati
- Articolo 30 - Modifiche delle notifiche
- Articolo 31 - Contestazione della competenza degli organismi notificati
- Articolo 32 - Obblighi operativi degli organismi notificati
- Articolo 33 - Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati
- Articolo 34 - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
- Articolo 35 - Scambio di esperienze
- Articolo 36 - Coordinamento degli organismi notificati
- CAPO VI - VIGILANZA DEL MERCATO DELL'UNIONE, CONTROLLI SUI DPI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE
- Articolo 37 - Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione
- Articolo 38 - Procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi
- Articolo 39 - Procedura di salvaguardia dell'Unione
- Articolo 40 - DPI conformi che presentano un rischio
- Articolo 41 - Non conformità formale
- CAPO VII - ATTI DELEGATI E ATTI DI ESECUZIONE
- Articolo 42 - Delega di potere
- Articolo 43 - Esercizio della delega
- Articolo 44 - Procedura di comitato
- CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
- Articolo 45 - Sanzioni
- Articolo 46 - Abrogazione
- Articolo 47 - Disposizioni transitorie
- Articolo 48 - Entrata in vigore e applicazione
2. Esso si applica a decorrere dal 21 aprile 2018, ad eccezione:
a) degli articoli da 20 a 36 (TUTTO IL CAPO V - Notifica degli organismi) e dell'articolo 44 (PROCEDURA DI COMITATO), che si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;
b) dell'articolo 45, paragrafo 1 (SANZIONI), che si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.
- ALLEGATO I - CATEGORIE DI RISCHIO DEI DPI
- ALLEGATO II - REQUISITI ESSENZIALI DI SALUTE E DI SICUREZZA
- ALLEGATO III - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I DPI
- ALLEGATO IV - CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
- ALLEGATO V - ESAME UE DEL TIPO
- ALLEGATO VI - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
- ALLEGATO VII - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI
- ALLEGATO VIII - CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE
- ALLEGATO IX - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE N
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