04 set 2018

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SENTENZE | n. 24074 – Obblighi e responsabilità in caso di distacco




La sentenza che andiamo a prendere in esame tratta dell'infortunio accaduto ad un lavoratore dipendente di un'impresa appaltatrice.

La Corte d'Appello aveva condannato sia il datore di lavoro dell'impresa committente sia quello dell'impresa appaltatrice ritenendo che il caso fosse assimilabile a quello di un distacco del lavoratore – il lavoratore era sì dipendente dell'impresa affidataria, ma era in forze presso un cantiere allestito dall'impresa committente.

 

IL FATTO

Agli imputati viene contestato di aver cagionato la morte dell'operaio in seguito alla caduta da una pedana all'interno del vano di scorrimento di un ascensore.

Le colpe rilevate erano di tipo generico, consistenti in negligenza, imperizia e imprudenza, ma vengono sottolineate anche la violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in particolare al titolare dell'impresa committente dei lavori viene individuata la colpa di aver allestito una pedana in legno come piano di calpestio montata sulle forche dell'ascensore e quindi per non aver messo a disposizione un'attrezzatura idonea per la sicurezza. Quanto al titolare dell'impresa appaltatrice si riscontra il reato di omissione della redazione del piano operativo di sicurezza e di non aver fornito al lavoratore una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza.

I ricorrenti adducevano che dalle prove assunte nel corso dell'istruttoria era emerso che il cantiere era risultato provvisto di adeguate protezioni come riconosciuto dal Giudice di primo grado.

In particolare, il titolare dell'impresa affidataria (già assolto dal Tribunale) sostiene che la Corte d'Appello si sarebbe sottratta all'obbligo di fornire una motivazione rafforzata, mancando di esplicitare in modo più rigoroso e completo la motivazione posta a fondamento della decisione adottata di condanna.

 

La decisione della Corte di Cassazione

In buona sostanza la Corte ha proceduto rigettando i ricorsi presentati ritenendo infondate le motivazioni addotte.

In particolare, per quanto riguarda il ricorso del datore di lavoro dell'impresa committente che aveva invocato il comportamento imprevedibile e abnorme del lavoratore deceduto che, come ricordiamo, può essere richiamato solo in caso di eccezionalità, abnormità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevuta.

Quanto al titolare dell'impresa affidataria, la Cassazione confermando quel che venne stabilito dai giudici d'appello, hanno ritenuto che la situazione fosse assimilabile a quella di un distacco del lavoratore in quanto, benché alle sue formali dipendenze era stato inviato ad effettuare lavorazioni presso il cantiere allestito dall'impresa committente.

Nel caso in esame, ha così concluso la suprema Corte, il distaccante avrebbe dovuto attivarsi per verificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza esistenti nel luogo di lavoro nel quale doveva operare il lavoratore distaccato e provvedere alla somministrazione delle dovute informazioni allo stesso in relazione alle condizioni di rischio ivi prospettabili.

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