05 apr 2005
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SENTENZA | Mancato funzionamento di un impianto di abbattimento di polveri
Sentenza n° 44924 del 19/11/2004 - Corte di Cassazione Penale - Sez. III (Parti: Bellotti).
In caso di interruzione del funzionamento di un impianto di abbattimento delle polveri, è necessario provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino funzionale dell'impianto stesso oltre ad informare immediatamente l'autorità competente affinché disponga i necessari provvedimenti.
La mancata comunicazione entro un breve lasso temporale configura il reato previsto dall'art. 25, comma 2, DPR 203/1988, assimilandosi il difetto di tempestiva comunicazione alla inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
Al fine del configurarsi del reato di cui sopra, l'interruzione deve inoltre qualificarsi di particolare gravità, circostanza che risulta provata qualora sia tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione.
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