06 feb 2019

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SENTENZE | N. 5007/2019 Sul comportamento colposo del lavoratore




Solitamente, le sentenze relative a condanne per negligenza in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro vedono il Datore di Lavoro, il Preposto, o altre figure che hanno questa particolare responsabilità, in fallo. Oggi, diversamente, vi presentiamo una sentenza che va a punire il comportamento del lavoratore.

Il fatto coinvolge un dipendente che ha subito un infortunio durante l'assemblaggio di due leve oscillanti di una macchina utensile. A seguito dell'incastro di una delle due leve il lavoratore, cercando di posizionarla tenendola con due mani una delle quali posizionata all'interno del macchinario, improvvisamente la leva era scivolata in posizione corretta tranciano parte del dito del lavoratore.

il Datore di lavoro viene chiamato in giudizio perché avrebbe omesso di valutare adeguatamente il rischio presente nell'operazione assegnata e non avrebbe provveduto alla formazione sui rischi riferiti alle mansioni ed alle conseguenti misure e procedure di prevenzione.

Il Tribunale invece, ritiene che il lavoratore abbia tenuto un comportamento esorbitante rispetto alle disposizioni impartitegli violando le norme che impongono azioni diligenti e prudenti.

Il Ricorso del dipendente porta agli atti che la condotta colposa del lavoratore che rientri comunque nelle mansioni a lui assegnate non può mai essere considerata abnorme e quindi imprevedibile e ingovernabile dal Datore di Lavoro.

 

La Cassazione si pronuncia in maniera avversa al ricorso in quanto infondato e inammissibile poiché: “è stato correttamente richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, ha fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore”.

In più sottolinea che: “riguardo alla nozione di condotta "esorbitante" del lavoratore, non è affatto vero - come paventato dal ricorrente - che la stessa è esclusa tutte le volte che la condotta del lavoratore rientri comunque nelle mansioni a lui assegnate.”

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