06 lug 2016

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Antincendio: novità sull'aggiornamento dei professionisti




Il dm 7 giugno 2016, ha specificato la decorrenza dei 5 anni entro cui è necessario effettuare l'aggiornamento di 40 ore, modificando il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011.

Da quando decorre l'aggiornamento di 40 ore 

Il termine dei 5 anni decorre:

  • dalla data di iscrizione negli elenchi
  • dalla data di riattivazione dell’iscrizione stessa in caso di sospensione per inadempienza
  • dalla data di entrata in vigore del DM 6/8/2011 (27 agosto 2011), per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi ministeriali. Quindi il 27 agosto 2016 chi era iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno dei professionisti antincendio e non ha le 40 ore di aggiornamento viene sospeso.

Entrata in vigore: 25 giugno 2016 (il  giorno  successivo  alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

 

La Circolare sulla formazione a distanza

Sempre a giugno, è stata pubblicata la Circolare del 22 giugno 2016 secondo la quale è possibile partecipare a corsi di formazione/aggiornamento in modalità streaming sincrono: i professionisti sono tenuti a seguire il corso o il seminario presso una o più sedi individuate dai soggetti organizzatori; i soggetti organizzatori effettueranno, presso ciascuna sede, la verifica dell’effettiva presenza dei partecipanti all’intera durata del corso. Tutti dovranno superare il test finale.

Leggi la Circolare 22 giugno 2016 

Sono presenti 2 commenti alla notizia

vitali
06 lug 2016 alle 21:56

aggiornamento 40h professionisti antincendio: a mio parere è errata l'informazione di cui al vs terzo punto. Chi è iscritto alla data del 25 giugno 2016 deve frequentare 40h entro il 25 giugno 2021? Il DM attuale ha modificato il DM 5 agosto 2011: il quinquennio, a mio parere, decorre dall'entrata in vigore del DM 05.08.2011

Utente Necsi Ilaria Brunelli @vitali
12 lug 2016 alle 11:14

La ringrazio per la correzione. in effetti l'espressione "c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti gia' iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1" fa riferimento al DM 5/8/2011, ovvero il 27 agosto 2011. Quindi la data da tenere a mente è il 27 agosto 2016: chi era iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno dei professionisti antincendio e non ha le 40 ore di aggiornamento verrà sospeso.

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