03 ott 2006

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Dal 14 ottobre in vigore la nuova regola tecnica di prevenzione incendi (DM 31/08/06)




Il provvedimento riguarda la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione .

Il Ministero dell'Interno con Decreto 31 agosto 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 19/09/06, con l'approvazione della regola tecnica detta le disposizione sull'ubicazione degli impianti in questione, stabilendone i limiti. Il provvedimento entrerà in vigore il 14 ottobre 2006.

OBIETTIVI

Gli impianti di distribuzione d'idrogeno per autotrazione devono essere realizzati e gestiti così da:

  1. rendere minime le cause di rilascio accidentale di idrogeno, di incendio e di esplosione;
  2. limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
  3. limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e/o locali contigui all'impianto;
  4. permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

DISPOSIZIONI DI UBICAZIONE

Il nuovo provvedimento stabilisce che tali impianti

NON POSSONO SORGERE:

  1. nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come ZONA A nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione. Nei Comuni sprovvisti di questi strumenti urbanistici, non possono essere costruiti nel perimetro del centro abitato quando la densità media dell'edificazione esistente nel raggio di 200 m dal perimetro degli elementi pericolosi dell'impianto risulti superiore a 3 m3 per m2;
  2. nelle zone di COMPLETAMENTO ED ESPANSIONE dell'aggregato urbano indicato nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, con un indice di edificabilità superiore a 3 m3 per m2.
  3. nelle aree, ovunque ubicate, destinate a VERDE PUBBLICO. In questi ultimi due casi il divieto NON SI APPLICA agli impianti di distribuzione alimentati da condotta che siano dotati di capacità di smorzamento/accumulo non superiore a 500 Nm3 di gas nel caso in cui gli strumenti urbanistici comunali ne ammettano la presenza. In questi impianti pero' non è consentita la produzione in sito oltre i 50 Nm3/h, ne' l'uso dei carri bombolai, neanche per l'alimentazione di emergenza.

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