01 dic 2006

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SENTENZA | RSSP e RSL non possono essere la stessa persona




La corte di Cassazione ha stabilito che le funzioni di RSPP e RLS non possono essere svolte dalla medesima figura. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel suo ruolo, esercita prerogative proprie del datore di lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, invece, e' tenuto a consultare e controllare le iniziative aziendali nel settore della sicurezza. Se i due ruoli fossero ricoperti dalla stessa persona verrebbe a mancare la funzione di controllo da parte dei lavoratori.

Corte di Cassazione - Sentenza del 15 settembre 2006, n. 19965

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