06 dic 2022

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SENTENZE | 44561-2022 Allegato V e protezione dei macchinari. La valutazione del rischio contro i comportamenti inidonei dei lavoratori




Ancora una volta portiamo in esame una sentenza che ci parla di come una corretta valutazione del rischio e l’applicazione di ripari adeguati per le macchine e le attrezzature di lavoro possa essere la soluzione migliore per evitare infortuni anche in caso di comportamenti inidonei dei lavoratori.

Il fatto

Un lavoratore, operaio litografo, durante l’attività di pulizia dei rulli di una macchina litografica alla quale era addetto subiva un trauma da schiacciamento con amputazione dell’apice del quinto dito.

La pulizia doveva avvenire con i rulli della macchina in movimento e, per tale motivo, all’imbocco della stessa era presente una protezione la quale, però, non raggiungeva la parte terminale dei rulli, per questo motivo, durante l’attività, il lavoratore subiva l’infortunio sopra descritto.

Per l’evento viene dichiarato responsabile il legale rappresentante dell’azienda di produzione di tubetti in alluminio, laminato e plastica per aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura non conforme ai requisiti generali di sicurezza.

Il ricorso

Avversamente alla sentenza, il legale rappresentante ricorre adducendo che i giudici di merito avrebbero ritenuto la responsabilità dell’imputato perché i rulli del macchinario non erano interamente coperti, ma quel macchinario era in uso da anni e mai si erano verificati infortuni con modalità simili.

Per poter affermare la responsabilità datoriale sarebbe stato necessario indagare sulla conoscibilità del lavoratori rispetto l’inadeguatezza della protezione, la concreta prevedibilità dell’evento e sulla possibilità di intervenire per prevenirlo ed evitarlo.

Viene poi sottolineato che l’uso delle macchie litografiche era disciplinato da una apposita procedura secondo la quale i calamai e le stazioni di inchiostratura dovevano essere puliti “a macchina ferma” senza “avvicinare le mani nella zona di movimento”.

Come dichiarato dal lavoratore si sarebbero poi svolti corsi di formazione che, secondo il ricorrente, avrebbero garantito la piena assoluzione da parte del datore di lavoro dei propri doveri di prevenzione.

La prassi, poi, eseguita dal lavoratore sarebbe stata difforme rispetto a quella stabilita e avrebbe richiesto una puntuale motivazione.

 

La sentenza della Cassazione

Secondo i Giudici della Suprema Corte, il ricorso (nel motivo qui espresso) è da considerarsi non fondato.

Il datore di lavoro, come indicato dall’articolo 71 del D.lgs. 81/08 deve mettere a disposizione dei propri lavoratori delle attrezzature idonee ai fini della salute e della sicurezza, adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi e tali requisiti di sicurezza sono indicati dal precedente articolo 70 che rimanda poi all’allegato V. Nell’articolo 69 comma 1 del medesimo decreto si evidenzia che per “uso di attrezzatura di lavoro” si intende qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio o lo smontaggio.

 

Nella sentenza di primo grado si riferisce che, come risulta dal documento di valutazione dei rischi predisposto dalla società, le macchine presenti nel reparto litografia erano «di vecchia concezione» e, pertanto, vi erano state «applicate delle protezioni, sia contro il rumore, sia per evitare il contatto con parti in moto». In particolare, il documento di valutazione dei rischi prevedeva che durante la fase della lavorazione, «non potendo abbassare la velocità della macchina perché questo creerebbe problemi sulla stampa» l'operatore, «costretto a disattivare la sicurezza tramite il selettore a chiave presente sulla macchina», non dovesse «in alcun modo avvicinarsi alle parti in moto» e dovesse utilizzare «durante la fase lavorativa e di set-up [..] stracci imbevuti di solvente».

 

Nella proceduta prevista dall’azienda per tale attività, il rischio da schiacciamento risulta un “rischio specifico” e si richiedeva di pulire sia i calamai che le stazioni di inchiostratura a macchina ferma e di non avvicinare le mani.

“Non è controverso che l'infortunio si sia verificato perché, mentre [il lavoratore] puliva con uno straccio i rulli in movimento, la sua mano destra fu afferrata dalla parte terminale, non protetta, dell'imbocco dei rulli. [l’infortunato] ha dichiarato che, durante le operazioni di pulizia, la macchina non poteva essere spenta (il movimento dei rulli era infatti funzionale alla pulizia stessa) e, di conseguenza, se ne rallentava la velocità. Ha detto di aver operato attenendosi ad una prassi che aveva appreso dai colleghi, secondo modalità che venivano abitualmente applicate ad ogni cambio di lavorazione”.

 

Benché secondo il ricorrente tale prassi andasse contro quanto previsto dalla società, “in caso di assenza delle cautele volte a governare anche il rischio di imprudente esecuzione dei compiti assegnati ai lavoratori, l'imprudenza di costoro non configura un rischio «eccentrico», idoneo ad escludere il nesso di causa tra la condotta o l'omissione del datore di lavoro e l'infortunio (Sez. 4, n. 27871 del 20/03/2019, Simeone, Rv. 276242; Sez. 4, n. 7364 del 14/01/2014, Scarselli, Rv. 259321);”

Vi è quindi da evidenziare che la protezione presente sul macchinario non era idonea a prevenire l’infortunio ricordando che, come da Allegato V,

«Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro è ferma. Se ciò non è possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni, oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose»; prevede, inoltre, al punto 5.9.1. della seconda parte: «Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore».

Nel caso di specie - come emerge dalle sentenze di merito - il comportamento dell'infortunato non determinò l'attivarsi di un rischio eccentrico rispetto a quello prevedibile, e l'evento lesivo si verificò perché quel rischio non fu prevenuto in maniera adeguata. La pulizia dei rulli, infatti, richiedeva che gli stessi fossero in movimento e, nella macchina che [Il lavoratore] stava pulendo, tale movimento era convergente (idoneo, quindi, a determinare l'afferramento e trascinamento delle mani dell'operatore). Ciò imponeva che la zona di imbocco fosse protetta per tutta la sua estensione e il rispetto di tale doverosa regola cautelare avrebbe senza dubbio impedito l'evento. L'evento che in concreto si verificò, dunque, fu esattamente quello che la norma di prevenzione violata mirava ad evitare e la decisione assunta non è censurabile quando individua quale condotta alternativa doverosa la realizzazione di una idonea protezione.

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