07 feb 2005

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Sostanze pericolose nell'aria: una direttiva per individuare valori obiettivi




[G.U. dell'UE L 23/3 del 26 gennaio 2005] Pubblicata la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.

La Direttiva 2004/107/CE del 15 dicembre 2004 parte dalla considerazione che, dai dati scientifici disponibili, risulta che l'arsenico, il cadmio, il nickel e alcuni idrocarburi policiclici aromatici sono agenti cancerogeni umani genotossici e che non esiste una soglia identificabile l di sotto della quale queste sostanze non comportano un rischio per la salute umana.

L'impatto sulla salute umana e sull'ambiente è dovuto alle concentrazioni nell'aria ambiente e alla deposizione.

Per motivi di rapporto costi/efficacia , in determinate zone non si può arrivare a concentrazioni nell'aria ambiente delle citate sostanze che non rappresentino un rischio considerevole per la salute umana.

Al fine di ridurre al minimo gli effetti nocivi delle sostanze prese in esame, la direttiva ha inteso fissare degli obiettivi e obblighi rivolti ai paesi membri dell'Unione Europea.

OBIETTIVI:

  • fissare un valore obiettivo per la concentrazione di arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene nell'aria ambiente per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi di arsenico, cadmio, nickel e degli idrocarburi policiclici aromatici sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;
  • garantire il mantenimento della buona qualità dell'aria ambiente e il suo miglioramento, negli altri casi, con riferimento all'arsenico, al cadmio, al nickel e agli idrocarburi policiclici aromatici:
  • definire metodi e criteri comuni per la valutazione delle concentrazioni di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente, nonchè della deposizione di arsenico, cadmio, mercurio, nickel e idrocarburi policiclici aromatici;
  • garantire la raccolta di informazioni esaurienti sulle concentrazioni e sulla deposizione delle sostanze di cui sopra, oltre la loro disponibilità al pubblico.

OBBLIGHI:

A partire dal 31 dicembre 2012, tutti gli Stati membri dovranno prendere le misure necessarie per assicurare che le concentrazioni nellâ??aria ambiente delle suddette sostanze non superino i valori obiettivo di cui allâ??allegato I della direttiva.

La direttiva prevede, inoltre, che gli Stati membri rendano accessibili e a disposizione della popolazione e delle organizzazioni interessate (organizzazioni ambientali, organizzazioni dei consumatori, organizzazioni che rappresentano gli interessi delle popolazioni vulnerabili e altri organismi sanitari competenti) informazioni chiare e comprensibili sulle concentrazioni delle sostanze citate.

Gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 15 febbraio 2007.

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