07 mar 2005

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Stabilite le regole per i videoterminalisti




Circolare n.8/2005 del ministero del Lavoro - Rif. D.Lgs. 66/2003 e successive modificazione - Direttiva comunitaria n.93/104/CE.

Con questa comunicazione il ministero del Lavoro ha voluto fare chiarezza sulla disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro, in particolare soffermandosi sugli aspetti dell'orario settimanale di lavoro, della durata massima dell'orario di lavoro, del lavoro straordinario, dei riposi giornalieri e riposi settimanali, ferie, lavoro notturno, pause.

Nella trattazione di quest'ultimo aspetto, art.54 del D.Lgs.626/94 detta le specifiche disposizioni sulle quali basarsi nel caso specifico dei videoterminalisti *, integrando quanto previsto in linea generale dall'art. 8 del D.Lgs. 66/2003. Pertanto, nel caso del videoterminalista, è previsto che, qualora il lavoratore svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

Art.54

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al viedoterminale.

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

NOTA BENE: la circolare n.8/2005 chiarisce che il periodo di pausa di cui all'articolo 8 del del D.Lgs. 66/2003 è assorbito da quello previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 626/94 quando quest'ultimo comporti una interruzione dell'attività lavorativa e non consista in un cambiamento dell'attività.
 

* Per "videoterminalista" si intende colui che utilizza un'attrezzatura vdt in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali.

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