06 lug 2004

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Limitazioni per i nonilfenoli e cementi contenenti cromo entro 17 gennaio 2005




Il 17 luglio 2003 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione europea L178 la direttiva 2003/53/CE recante la ventiseiesima modifica alla direttiva 76/769/CEE. La nuova norma limita l'immissione sul mercato del Nonilfenolo (NP) e del Nonilfenolo etossilato (NPE), per la loro pericolosità  nei confronti dell'ambiente, e del cemento e dei suoi preparati, qualora contengano oltre lo 0,0002% di cromo VI, per l'effetto generato dal contatto cutaneo diretto e prolungato.

GLI STATI MEMBRI DEVONO RECEPIRE LA DIRETTIVA ENTRO IL 17 GENNAIO 2005.

APPROFONDIMENTO: La direttiva aggiunge i punti 46 e 47 all'allegato I della direttiva 76/769/CEE:

Punto 46. Nonilfenolo e Nonilfenolo etossilato: Non può essere commercializzato od impiegato quale sostanza o costituente di preparati in concentrazione uguale o superiore allo 0,1% in massa ai seguenti fini:

  • pulizie industriali e civili;
  • pulizie domestiche;
  • trattamento tessile e di pellame;
  • emulsionante in soluzioni agricole per capezzoli;
  • lavorazione dei metalli;
  • industria della pasta di carta e della carta;
  • cosmetici;
  • altri prodotti per l'igiene e la cura personali;
  • coformulanti nei pesticidi e nei biocidi.

La presente direttiva lascia impregiudicata la validità  delle esistenti autorizzazioni nazionali relative ad antiparassitari o biocidi contenenti NPE come coformulante, che siano state rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente direttiva, fino alla loro scadenza.

Punto 47. Cemento: Il cemento e i preparati contenenti cemento non possono essere commercializzati o impiegati se contengono, una volta mescolati ad acqua, oltre lo 0,0002% di cromo VI idrosolubile sul peso totale a secco del cemento.

Si ricorda che all'allegato IV lettera a punto 12 del D.Lgs. n. 65 del 14 marzo 2003, è prescritto che "gli imballaggi di cemento e preparati di cemento contenenti più dello 0,0002% di cromo solubile (VI) sul peso totale secco del cemento devono recare la seguente descrizione: "Contiene cromo (VI). Può produrre una reazione allergica" a meno che il preparato non sia già  classificato ed etichettato come sensibilizzante con la frase R43".

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