07 lug 2014

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Sistemi antincendio conteneti sostanze ozonolesive: rinviato l'obbligo di sostituzione




Prorogata, con il Decreto Legge #AmbienteProtetto, la scadenza del 12/04/2014 per la dismissione degli impianti antincendio contenenti sostanze ozonolesive.

Riportiamo la versione dell'art. 5 del D.Lgs. 108/2013 (entrato in vigore il 12/10/2013) alla luce delle recenti modifiche apportate dal D.L. 91/2014 (art. 11, comma 5), che ha aggiunto il comma 2 bis:

Art. 5 "Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate".

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali, prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a 100.000 euro.

2-bis. Il termine di sei mesi di cui al comma precedente e' differito di ulteriori nove mesi (e cioè fino al 12.01.2016) per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, che ne danno comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, indicando l'ubicazione dell'impianto, la natura e la quantità della sostanza secondo il formato di cui all'allegato I al presente decreto. 

I soggetti detentori di sistemi antincendio dovranno darne comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, indicando:

  • l'ubicazione dell'impianto;
  • la natura;
  • la quantità della sostanza.

Per la comunicazione gli interessati devono utilizzare il formato indicato nell'allegato I al Decreto 91/2014.

⇒ Consulta il testo pubblicato in GU n.144 del 24-6-2014

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