07 dic 2016
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Antincendio: Norme tecniche per attività turistico-ricettive
Entrato in vigore a settembre 2016, il decreto 9 agosto 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 196/2016, integra l'Allegato 1 del Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e successive modificazioni, nella sezione V «Regole tecniche verticali», con il capitolo «V.5 - Attivita' ricettive turistico - alberghiere» con oltre 25 posti letto.
Campo di applicazione
Riportiamo l'articolo 2 che definisce il campo di applicazione del decreto
1. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' ricettive turistico - alberghiere di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico - ricettive nell'aria aperta e dei rifugi alpini.
2. Le norme tecniche di cui all'art. 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell'interno del 14 luglio 2015.
Scarica il decreto 9 agosto 2016
- Clicca qui per scaricare il decreto 9 agosto 2016 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico - alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- Clicca qui per scaricare l'integrazione all'allegato con le specifiche per le attività turistico-ricettive
- Clicca qui per scaricare l'allegato originario al DM 3 agosto 2015
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