08 mar 2024

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REACH | Il distributore non ha responsabilità




Con la sentenza 2024/1454 del 12 gennaio scorso, la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che il distributore non può essere ritenuto responsabile per il reato ex articolo 16 del D.Lgs. 133/2009 per la distribuzione di sostanze non conformi alle restrizioni dell’Allegato XVII del regolamento CE n. 1907/2006 (REACH).

Innanzitutto, è importante sottolineare che il distributore è colui che immagazzina i beni e li inserisce sul mercato; il regolamento Reach, quindi, non comprende questa categoria di lavoratori, ma si applica ai fabbricanti, agli importatori, ai rappresentanti esclusivi e agli utilizzatori a valle.

Il caso deriva da un distributore ritenuto responsabile inizialmente dal Tribunale di Genova per aver distribuito tubetti di colla contenenti un eccessivo valore di toluene, una pericolosa sostanza solvente. Successivamente, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imprenditore distributore, basandosi sulla prevista responsabilità penale dei soggetti specificati dal legislatore nel regolamento REACH, escludendo quindi i distributori dalla sfera di responsabilità penale prevista dall’articolo 16 del D.Lgs. 133/2009.

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