10 mar 2023

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SENTENZE | Sez. III 5907/2023 Appalti industriali l’obbligo di adottare le misure di sicurezza e gli interventi di protezione




Il Fatto

Il rappresentante legale dell’Impresa A (utilizzeremo sigle per non nominare le aziende e per chiarire al meglio le interazioni tra aziende appaltatrici e subappaltatrici) è stato ritenuto responsabile per aver omesso di proteggere le aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall’alto oltre che aver omesso di prendere in considerazione nel DVR il rischio di caduta di materiali dall’alto.

L’azienda A era stata incaricata di movimentare merci all’interno dell’azienda B la quale aveva appaltato il lavoro all’azienda C la quale, a sua volta aveva subappaltato il progetto proprio all’azienda A. Durante lo svolgimento del subappalto, tre bancali erano caduti sul dipendente di altra ditta, preposta a servizi di pulizia dei locali, cagionandone la morte; secondo quanto accertato nell'occasione dagli appositi servizi di prevenzione igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, vi erano numerose "stive" in cui le pile di bancali presentavano problemi di pendenza; i rischi derivanti dall'assenza di verticalità dei bancali erano stati segnalati tramite alcune mail dai responsabili della ditta B all'imputato, attuale ricorrente;  crolli di bancali si erano verificati anche prima dell'incidente mortale, e persino qualche mese dopo.

Il Ricorso

L’imputato ricorre adducendo come motivi di doglianza:

  1. L’errata disponibilità giuridica dell’Azienda A. Il ricorrente sottolinea che il magazzino era dell’azienda B la quale aveva stipulato un appalto di servizi per la movimentazione di merci con l’azienda C la quale aveva a sua volta affidato il lavoro alla società A e che il contratto tra Azienda B e Azienda C prevedeva unicamente il conferimento dell’incarico di movimentazione di merci all’interno del magazzino. Il Tribunale avrebbe illegittimamente valorizzato una mail inviata all'imputato nella quale si segnalavano i rischi di caduta di materiali dall'alto, in quanto la stessa non conterrebbe alcuna censura in ordine alle modalità di stoccaggio ed anzi evidenzia come le direttive in materia venissero date proprio dalla ditta B, così confermando come la disponibilità giuridica dei luoghi fosse di quest'ultima impresa e non dell’Azienda A. Si rappresenta, ancora, che il rischio di caduta di materiali dall'alto è un rischio di natura interferenziale, il quale, quindi, grava su chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi, e perciò sul committente.
  2. Deduce che erroneamente il Tribunale addossa all'imputato, quale legale rappresentante della Azienda A, la responsabilità per la mancata analisi dei rischi interferenziali, confondendo il contenuto del D.V.R. e quello del D.U.V.R.I., e sebbene l'imputazione contestasse all'attuale ricorrente lacune relative al D.V.R. e non certo al D.U.V.R.I.

La sentenza della Corte

Secondo gli Ermellini, il ricorso presentato è fondato nel secondo motivo, mentre risulta infondato nel primo, ma andiamo per ordine.

Nel primo motivo si contesta la sussistenza del reato di cui agli artt. 68, comma 1, lett. a), 64, comma 1, lett. a), e 63, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, anche alla luce del rinvio al punto 1.8.1 dell'Allegato IV al medesimo d.lgs., ritenuto in relazione alla condotta di omessa adozione di misure di protezione delle aree di lavoro e di passaggio dal rischio di caduta di materiali dall'alto, deducendo che la ditta dell'imputato, incaricata di un subappalto per la movimentazione di merci in un magazzino, non aveva la disponibilità giuridica di questo e che il rischio di caduta di materiali dall'alto è di natura interferenziale, e, quindi, grava su chi ha la disponibilità giuridica dei luoghi interessati.

Ogni datore di lavoro, pur se subappaltatore, ha l'obbligo di osservare le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e, quindi, deve adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, anche 'quando questi siano dovuti alle "interferenze" con l'attività di altre imprese, ed anche quando l'organizzazione del luogo di lavoro resta sottoposta ai poteri direttivi dell'appaltatore o del committente.
Ogni datore di lavoro, infatti, è tenuto, a norma dell'art. 17 d.lgs. n. 81 del 2008, ad effettuare «la valutazione di tutti i rischi», e, a norma dell'art. 28, comma 2, ad apprestare le misure di prevenzione e di protezione che si rendono necessarie in conseguenza della valutazione di tali rischi. […] l'obbligo per ciascun datore di lavoro di adottare idonee misure di prevenzione e protezione contro "tutti" i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa non trova un limite quando l'attività dei lavoratori di una ditta affidataria di un appalto o di un subappalto si svolge in un luogo nella disponibilità giuridica di altri, o comunque sottoposto ai poteri direttivi di altri.
In effetti, per «luoghi di lavoro», a norma dell'art. 62, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008, e in ragione della latitudine della formula letterale di tale disposizione, debbono intendersi anche i luoghi esterni all'azienda o comunque non sottoposti alla giuridica disponibilità del datore di lavoro, quale è stata ritenuta, come si è detto, anche «una strada pubblica ed aperta al pubblico transito, esterna al cantiere», purché in essi il lavoratore debba o possa recarsi per eseguire incombenze di qualsiasi natura in relazione alla propria attività. Inoltre, le disposizioni di cui all'art. 26, comma 2, lett. a) e b), d.lgs. cit. prevedono anche per i subappaltatori l'obbligo di compiere interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, quantunque dovuti alle interferenze, pure in caso di concorrente presenza di altre imprese, e, quindi, pur se tra queste vi sia quella del datore di lavoro committente.

 

Da qui i giudici deducono che il ricorrente, quale legale rappresentante della ditta che aveva in subappalto l'incarico di sistemare i bancali all'interno del magazzino, è responsabile per la mancata predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per fronteggiare il pericolo di caduta dall'alto di tali bancali. Invero, si deve considerare che:

  • i bancali erano sistemati in pile verticali le quali, per varie cause, tendevano a piegarsi e a rovinare al suolo;
  • il rischio di caduta dei bancali aveva determinato una situazione di pericolo generalizzato, incontrollato e protratto nel tempo all'interno del deposito;
  • la "gestione" di questi bancali era il risultato immediato dell'attività dei dipendenti della ditta di cui era responsabile il ricorrente;
  • il magazzino in cui erano sistemati i bancali a rischio di caduta era un "luogo di lavoro", siccome ordinario posto di lavoro e di passaggio anche per i lavoratori della ditta di cui era responsabile il ricorrente;
  • era stata omessa la predisposizione di idonei presidi o idonee prescrizioni per assicurare la costante verticalità delle pile di bancali ed evitarne la caduta.

Per quanto riguarda, invece, il secondo motivo di ricorso, questo è fondato. L'art. 55, comma 4, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede la sanzione penale per il datore che adotta il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), in assenza degli elementi di cui all'art. 28, comma 2, lett. a), primo periodo, ed f), d.lgs. cit. L'art. 28, comma 2 […] lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, prevede che il documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), d.lgs. cit. debba contenere «una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa». Nella specie, vi è una divaricazione tra imputazione e sentenza.
Il capo di accusa sub c), infatti, contesta all'attuale ricorrente di non aver provveduto «ad analizzare nel DVR (documento valutazione rischi) il rischio di caduta .dall'alto» in modo adeguato.
La sentenza, invece, afferma la responsabilità dell'attuale ricorrente per il fatto contestato sub c) esaminando il DUVRI, […] e facendo anche espresso riferimento alla previsione del rischio interferenziale.
Il difetto di correlazione tra l'accusa e la sentenza è rilevante e significativo. Invero, mentre l'imputazione correttamente contesta il reato avendo riguardo ad un documento, il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), che l'attuale ricorrente, quale legale rappresentante di un'impresa coinvolta nei lavori, sia pure a titolo di subappalto, era in ogni caso tenuto obbligatoriamente a predisporre, la sentenza afferma la penale responsabilità dell'imputato facendo riferimento ad un documento, il D.U.V.R.I. (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze), la cui elaborazione gravava non su tale soggetto, in quanto datore di lavoro subappaltatore, bensì, esclusivamente, sul datore di lavoro committente.

 

 

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