11 apr 2017

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SENTENZA - Lavori confinati: appalto e responsabilità nella morte di un operaio




Il fatto

La IVM Chemicals, che produce resine e vernici per il legno, affida alla Vibro-Mac s.r.l. la fornitura di alcuni serbatoi e dei relativi sistemi di agitazione (apparati costituenti i sistemi di miscelazione utilizzati nel ciclo produttivo), nonché la "modifica serbatoio esistente . Nell'ordine si legge "La modifica è realizzabile presso il vs. stabilimento con serbatoio messo in sicurezza".

A luglio, IVM assegna a Italwisad s.r.l. il compito di eseguire la "sostituzione motoriduttore, inserimento nuova sella motore mescolatore Vibromac". La prestazione sarebbe consistita nello scollegamento dell’albero dal motoriduttore "previa bonifica da parte vostra" , nella fornitura di una piastra destinata a fungere da supporto del motore e nel montaggio del nuovo motore.

Le opere furono compiute esclusivamente all'esterno del serbatoi e da quel momento il serbatoio, dopo essere stato lavato con acqua e solvente per eliminare i residui delle lavorazioni, rimaneva inattivo ed escluso dal sistema informatico di automazione.

A ottobre Vibro-Mac affida alla partecipata CML s.r.l. il subappalto dei lavori, ed il giorno successivo un dipendente Vibromac e un dipendente CML si presentano in stabilimento. Accolti dal responsabile progetti e dirigente  e dal Responsabile della manutenzione dello stabilimento aprono il boccaporto del serbatoio su cui lavorare, ma fuoriesce un tale odore di solvente da decidere di spostare al giorno seguente la lavorazione. Viene inserito all'interno del serbatoio un tubo di gomma volante, collegato all'impianto di aria compressa, in modo da far fuoriuscire i vapori dei solventi.

Il giorno dopo i due dipendenti tornano, e raggiungono direttamente il serbatoio. Dopo aver depositato nei pressi l'imbracatura e gli altri sussidi di sicurezza in dotazione si calano all'interno del serbatoio utilizzando una scala. Ma la presenza di una insufficiente quantità di ossigeno, dovuta all'insufflazione di azoto, determinava la morte di uno e la perdita di coscienza dell'altro.

L'analisi 

Sono stati giudicati responsabilu in diverse qualità con le seguenti motivazioni tutti i seguenti soggetti:

Il Direttore e Il responsabile progetti IVM Chemical "per non aver essi fornito alla Vibro-Mac e alla CML dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i relativi addetti si sarebbero trovati ad operare e dall'aver omesso l'opera di coordinamento prevista dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, ravvisandosi un rischio interferenziale in corrispondenza delle operazioni di modifica del serbatoio."

In particolare risulta opportuna una precisazione.

  • L'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 fa riferimento unicamente al datore di lavoro-committente
  • l'art. 18 del medesimo testo fa sì riferimento a questi ed al dirigente, ma richiama gli obblighi dell'art. 26 limitatamente a quello previsto dal comma 3: deve "elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto Informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda" (lett. p).
  • Tuttavia, l'art. 55, al comma 5, punisce tanto il datore di lavoro che il dirigente per la violazione dell'art. 26, comma 1, lettere a) e b), con ciò elevando tanto il primo che il secondo a soggetti tenuti all'osservanza dell'obbligo di verifica della professionalità delle affidatarie e di informazione delle medesime.

 

Gli amministratori delegati di Vibro Mac per "non aver cooperato all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi connessi all'attività lavorativa oggetto di appalto e di non aver svolto il coordinamento degli interventi, omettendo anche di valutare i rischi conseguenti all'ingresso dei lavoratori in ambienti o recipienti ad alto rischio per la presenza di gas pericolosi e conseguentemente di adottare le idonee misure antinfortunistiche."

I consiglieri delegati della partecipata CML  "per non aver provveduto all'attività di cooperazione e di coordinamento ed altresì di non aver attuato quanto previsto nel documento di valutazione dei rischi pur predisposto, in relazione ai rischi conseguenti all'ingresso dei lavoratori in ambienti ad alto rischio per la presenza di gas pericolosi."

Il responsabile della manutenzione di IVM "per la omessa organizzazione dell'intervento di modifica, sulla mancata informazione in ordine ai rischi connessi all'operazione di manutenzione e nell'omesso controllo della rispondenza delle attrezzature di lavoro della ditta appaltatrice alla normativa antinfortunistica (ovvero la dotazione di imbracature e di maschere per la respirazione)"

Il responsabile del reparto dove si trovava il serbatoio "per aver omesso di esercitare i compiti di autorizzazione e di vigilanza delle attività del personale esterno e per non aver informato i responsabili delle ditte appaltatrici dei rischi presenti nella zona di lavoro dando le necessarie istruzioni."

 

Leggi qui la sentenza della Cassazione n° 15124/2017

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