12 mag 2023

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SENTENZE | Lavori in quota: infortunio mortale dopo la caduta da una scala a pioli




Infortunio mortale per un lavoratore caduto da una scala a pioli; contestate al datore di lavoro l’omessa previsione del rischio interferenziale, violazione della prescrizione del medico del lavoro che vietava al lavoratore di effettuare lavori in quota perché affetto da diabete, l’omessa vigilanza, scala a pioli non idonea perché priva di gabbia di protezione, la non segnaletica e il mancato impedimento a qualsiasi mezzo di accedere o avvicinarsi in prossimità dei lavori in quota.

Il datore di lavoro della società X è stato ritenuto responsabile del reato di cui l’art. 589 del codice penale e condannato alla pena di 1 anno e 6 mesi di carcere. La Corte di Appello ha accusato responsabile di aver provocato la morte del dipendente che, mentre effettuava lavori in quota, è stato colpito da un camion che si occupava di carico e scarico merci, facendo precipitare l’uomo dalla scala. Al datore sono state contestate l’omessa adozione di precauzioni nella prevenzione della caduta dall’alto e violate le norme riguardati la formazione dei lavoratori.

La dinamica dell’accaduto

Nell’area di cantiere, durante dei lavori di ristrutturazione di un immobile, il conducente del camion, per scaricare il materiale, parcheggiò il mezzo in cima a una rampa, dove al di sotto si trovava il lavoratore issato alla scala. L’autocarro, nonostante il freno di stazionamento azionato, perse aderenza urtando così la scala, determinando la caduta di oltre 7 metri e la morte del lavoratore dipendente.

La Corte ha ritenuto che il conducente avrebbe dovuto verificare che il freno di stazionamento fosse ben stazionato e il responsabile del cantiere avrebbe dovuto verificare eventuali rischi, verificare la sicurezza dell’area e prevedere un adeguato luogo di lavoro per prevenire eventuali infortuni determinati dalla caduta dall’alto. Inoltre, la Corte di Cassazione, ha ritenuto non idonea la scala a pioli di oltre sette metri che, come dall’art. 133 del D.lgs. n. 81/2008, prevede che quest’ultima non superi i 5 metri, che sia fissata alla parete o che abbia un’inclinazione di almeno 75 gradi e che se supera i 2,50 metri deve essere provvista di gabbia metallica.

La Corte ha inoltre accusato il datore di lavoro di non aver vigilato sulla sicurezza dell’area di lavoro, non aver verificato la presenza di altri dipendenti, non aver impedito l’accesso all’area in prossimità della scala, oltre a non aver fornito un’idonea impalcatura. Inoltre, ricordiamo che al dipendente era stato vietato di effettuare lavori in quota dal medico competente vista la diagnosi di diabete che, in caso di calo glicemico, poteva causare la caduta data da un’eventuale perdita di equilibrio.

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