12 giu 2018

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GAS COMBUSTIBILE | Aggiornamento regola tecnica Decreto 18 maggio 2018




Il 6 giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 18 maggio 2018 relativo all'Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare.

L'aggiornamento, entrato in vigore il 7 giugno scorso va applicato al gas naturale della Seconda Famiglia-Gruppo H, ai sensi della UNI EN 437 denominata “Gas di prova – pressioni di prova – categorie di apparecchi” ed è stato redatto con lo scopo di analizzarne e definirne le caratteristiche chimico-fisiche in modo di favorirne l'interconnessione e l'interoperabilità nel trasporto, nella sua distribuzione e, non da ultimo, nello stoccaggio.

La nuova regola tecnica si sofferma in modo particolare sui comportamenti dei clienti allacciati alla rete di trasporto di gas naturale.

Nel dettaglio, in caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale « l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate.» Art.2 comm.3

Vengono inoltre forniti chiarimenti relativi alla dichiarazione del cliente per l'impresa di trasporto attraverso la quale mostrare di essersi dotati di impianti di odorizzazione o di dispositivi di intercettazione automatica. «L'impresa di trasporto non procede a mettere in esercizio l'allaccio alla rete in mancanza di una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante che attesti che l'impianto è stato dotato degli apparti sopra indicati. Nel caso il datore di lavoro si avvalga del supporto dell'impresa di trasporto, questa è tenuta a realizzare gli apparati necessari per l'odorizzazione nei tempi previsti.» Art. 2 comm.4

Riportiamo a questo link la possibilità di consultare il testo integrale del decreto ministeriale.

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