13 mag 2004

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Pubblicata la Direttiva SEVESO III




Il 31/12/2003 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la DIRETTIVA 2003/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2003 che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Per analogia alla dizione utilizzata per la Direttiva 96/82/CE, nota come "Seveso III", è possibile parlare della direttiva pubblicata come la Direttiva "Seveso III".

La direttiva dovrà  essere recepita dagli stati membri entro il luglio 2005. La direttiva è stata emanata per correggere alcuni errori e imprecisioni della 96/82/CE e per aggiornarne l'applicazione agli episodi incidentali pi๠significativi degli ultimi anni. Inoltre sono stati approfonditi elementi per la redazione dei Piani di Emergenza, per agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile e le procedure di consultazione della popolazione.

Riepilogo sintetico delle modifiche introdotte

CAMPO DI APPLICAZIONE L'applicazione della direttiva sarà  estesa a:

  • allo sfruttamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione limitatamente alle operazioni di preparazione chimica o termica e del deposito ad esse relativo,che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I;
  • agli impianti operativi di smaltimento degli sterili,compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali.

SCADENZA AGGIORNAMENTI DA PARTE DEGLI STABILIMENTI Il gestore deve provvedere agli adempimenti specifici:

  • entro 3 mesi dalla data in cui la direttiva si applichi allo stabilimento interessato
  • entro 1 anno per gli stabilimenti che rientrino successivamente nel suo campo di applicazione direttiva.

PROPOSTA DI EMANAZIONE NUOVE DIRETTIVE La Commissione provvederà entro il 31 dicembre 2006 alla - revisione dei vigenti 'Orientamenti per l'elaborazione di un rapporto di sicurezza.- definizione di orientamenti per il controllo dell'urbanizzazione.

INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE L'obbligo di Informazione alla popolazione è esteso a tutte le strutture frequentate dal pubblico (quali scuole e ospedali).

IMPRESE SUBAPPALTATRICI Particolare enfasi è data all'estensione di tutte le attività  previste per il personale. (PLI, informazione e formazione, SGS, etc.) al personale di imprese subappaltatrici che lavorino nello stabilimento.

LIMITI DI SOSTANZE DI CUI ALL'ALLEGATO I Per quanto riguarda i limiti occorre osservare:

  • ulteriormente differenziati i limiti per il nitrato di ammonio secondo le sue condizioni di uso - inseriti limiti per il nitrato di potassio
  • aumentati i limiti per le sostanze cancerogene (da 0,001t a, rispettivamente, 0,5/2t). - ridotti i limiti per le benzine, da (5000/50000 a 2500/25000)
  • introdotti limiti per nafte e cheroseni (compresi i jet fuel) a 2500/25000 - aumentati i limiti per i gasoli (da 500/2000 a 2500/25000)
  • ridotti i limiti dei prodotti pericolosi per l'ambiente (R50 da 500/2000 a 200/500, R51 da 200/500 a 100/200)
  • la definizione di sostanze esplosive viene estesa ai criteri ADR
  • la somma pesata delle sostanze pericolose per la verifica dei superamenti delle soglie viene effettuata separatamente per:
    • sostanze tossiche e molto tossiche
    • sostanze pericolose per l'ambiente
    • sostanze infiammabili, esplosive, comburenti
    • l'applicazione della norma.

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