20 dic 2006

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Rumore, nuovi obblighi dal 14 dicembre




In vigore a breve le nuove disposizioni contro il rischio rumore.

Come stabilito dal D.lgs 195/2006, il 14 dicembre dovra' essere adeguata la valutazione del rischio rumore in base alle indicazioni fornite dalla nuova normativa.

DETTAGLI

In sintesi, questi gli obblighi per il datore di lavoro:

  • valutare il livello di rumorosita', sulla base di una serie di fattori (livello, tipo, durata, valori limite, valori di azione ..);
  • se risulta superato il "valore minimo di azione" (80 dBA o 135 Ppeack), misurare i livelli di esposizione;
  • in funzione dei valori rilevati, adottare le misure di protezione dei lavoratori, come indicate dal decreto;
  • predisporre una relazione con quanto sopra che diviene parte integrate del documento di valutazione dei rischi.

Si ritiene che almeno inizialmente gli Organi ispettivi adotteranno una linea morbida per quanto riguarda il rispetto della data del 14 dicembre: le aziende che in tempi recentissimi hanno effettuato i rilievi di rumorosita' sono esentate dal ripetere le misurazioni secondo la nuova norma (a meno di sostaziali modifiche su macchinari o disposizioni).

Dovranno pero' ricalcolare i livelli di esposizione personale, tenendo conto dell'abbattimento ottenuto con gli otoprotettori; se tali mezzi non sono sufficienti, dovranno individuare altri sistemi di abbattimento (cofanature, pannelli fonoassorbenti ...) OGNI 4 ANNI tutte le aziende dovranno ripetere le misure e il calcolo dei livelli personali di esposizione (il primo quadriennio non viene calcolato a partire dal 14 dicembre, ma dal giorno in cui si sono effettuate le precedenti misure).

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