16 feb 2015
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Entro il 20 aprile 2015, obbligo di aggiornamento formativo per i lavoratori stradali
Ricordiamo che i lavoratori che operano nei lavori stradali o comunque in prossimità della sede stradale almeno dal 20 aprile 2012 devono frequentare il corso di aggiornamento di 3 ore entro il 20 aprile 2015, in base alle previsioni del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 "Regolamento per l'individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".
In particolare, l'Allegato II del Decreto "Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare" individua i soggetti formatori, i contenuti, la durata nonché gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione per preposti e lavoratori addetti alle attività’ di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.
La partecipazione ai corsi, secondo quanto disposto dall'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. Tale formazione deve, pertanto considerarsi integrativa della formazione prevista dall’accordo Stato-Regioni di cui all’articolo 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008. La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
I corsi sono diretti a:
- lavoratori adibiti all’installazione ed alla rimozione della segnaletica di cantieri stradali in presenza di traffico o comunque addetti ad attività in presenza di traffico;
- preposti alle attività di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Percorso formativo previsto per gli operatori
Il percorso formativo rivolto agli operatori è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 8 ore più una prova di verifica finale:
- modulo giuridico - normativo della durata di 1 ora;
- modulo tecnico della durata di 3 ore;
- prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- modulo pratico della durata di 4 ore;
- prova di verifica finale (prova pratica).
Percorso formativo previsto per i preposti
Il percorso formativo per i preposti è strutturato in tre moduli della durata complessiva di 12 ore più una prova di verifica finale, secondo la seguente articolazione:
- modulo giuridico - normativo della durata di 3 ore;
- modulo tecnico della durata di 5 ore;
- prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla da effettuarsi prima del modulo pratico);
- modulo pratico sulla comunicazione e sulla simulazione dell’addestramento della durata di 4 ore;
- prova di verifica finale (prova pratica).
Aggiornamento formativo
L'aggiornamento della formazione dei lavoratori va effettuato ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore, di cui 1 ora di contenuti tecnico-pratici, in caso di modifiche delle norme tecniche.
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