16 mag 2019

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INTERPELLI | 2/19 Riposi giornalieri e diritto alla pausa pranzo e al servizio mensa




ISPRA ha interpellato il Ministero del Lavoro riguardo al diritto alla pausa pranzo (e ai derivanti buoni pasto) o alla fruibilità del servizio di mensa aziendale per le lavoratrici che usufruiscono dei riposi “per allattamento” art. 39 D.Lgs. 151/2001.

Il Ministero sottolinea che l'articolo 39 “Stabilisce il diritto della lavoratrice, durante il primo anno di vita del figlio, a due periodi di riposo di un'ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l'orario di lavoro è superiori alle sei ore (un'ora se l'orario di lavoro è inferiore). Si appunta che il comma 2 dello stesso stabilisce che questi riposi debbono essere considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

Il quesito posto dall'Istituto ISPRA chiede di far luce sul caso in cui una lavoratrice presente in sede di lavoro per un totale di 5 ore e 12 minuti – contando la fruizione dei riposi giornalieri – si a possibile la decurtazione di 30 minuti della pausa pranzo, come se avesse effettivamente completato l'intero orario giornaliero.

Viene inoltre richiesto se la dipendente abbia la facoltà di rinunciare alla pausa pranzo e/o ai buoni pasto, in modo da non decurtare le ore considerate come lavoro effettivo.

La risposta del Ministero riporta quando enunciato nell'art. 8 del D.lgs 66/2003 che consente al lavoratore che effettui un lavoro per più di sei ore, di recuperare le proprie energie psicofisiche durante un “intervallo” stabilito dal CCNL.

Mentre, “- l'articolo 39 è volto a favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, stabilendo nei confronti della lavoratrice madre il diritto ad una o due ore di riposo giornaliero (a seconda della durata della giornata lavorativa) per accudire il figlio, entro il primo anno di età. La norma non specifica la collocazione temporale dei riposi, limitandosi a stabilire che, qualora siano due, essi possano anche essere cumulati”

Prendendo quindi in considerazione le due disposizioni, il Ministero “porta ad escludere che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla pausa ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. n. 66/2003. Conseguentemente, non si dovrà procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.”

 

Per approfondire l'interpello premi questo link

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