05 dic 2005

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Pubblicate le modifiche e integrazioni alla Seveso 3




Pubblicato nel supplemento ordinario alla GU 21 novembre 2005, n. 271, il decreto legislativo 21 settembre 2005 concernente.

Il decreto pubblicato apporta una serie di modifiche ed integrazioni al D.Lgs 334/1999, noto come "Seveso 3".

In particolare si evidenzia:

  • la definizione del campo di applicazione tramite alcune modifiche all'allegato I;
  • alcuni aspetti degli obblighi posti a carico dei gestori degli impianti soggetti, sia di contenuto, che di forma;
  • la soppressione dell'allegato B e del correlato obbligo di cui all'art. 5, comma 3;
  • la soppressione della possibilità di dare inizio ad una nuova attività decorsi due mesi dalla presentazione di perizia giurata resa ai sensi dell'art. 9, comma 3, che è stato abrogato in uno con il successivo comma 4.

GLI INTERESSATI

La norma transitoria riguarda solo «I gestori degli stabilimenti che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334», ossia solo i casi in cui l'obbligo insorga per effetto delle variazioni "in ampliamento" del campo di applicazione.

Solo per chi non era ed è divenuto soggetto ai vari obblighi previsti dal d.lgs. n. 334/1999 sono fissate le seguenti scadenze temporali per provvedere all'adeguamento:

  • 6 marzo 2006: ' inoltro della notifica corredata dalla relativa scheda di informazione (art. 6, comma 2 e comma 5); ' redazione del documento (art. 7, comma 1); ' attuazione del sistema di gestione della sicurezza (art. 7, comma 2); ' predisposizione del piano di emergenza interno (art. 11);
  • dicembre 2006: ' inoltro del rapporto di sicurezza (art. 8, comma 1); ' trasmissione delle informazioni ai soggetti individuati, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente del territorio (art. 11, comma 4).

Non sono esplicitate le indicazioni per il caso in cui l'adempimento già regolarmente posto in essere dovesse non risultare perfettamente aderente alle variate disposizioni. In caso di non conformità sostanziali appare opportuno che anche gli interessati provvedano entro i termini sopra riportati.

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