18 gen 2018

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Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro: in GUUE le modifica alla direttiva 2004/37/CE




È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L345 del 27 dicembre 2017 la nuova "DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro".

La nuova Direttiva introduce cambiamenti e modifiche agli articoli della direttiva 2004/37/CE e all'allegato I, e sostituisce l'allegato III relativo ai "valori limite e altre disposizioni direttamente connesse".

La Direttiva è entrata in vigore il 16 gennaio 2018; gli stati membri dovranno applicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 17 gennaio 2020.

Nella nostra Direttiva si apre un importante considerazione sulle sostanze tossiche per la riproduzione alle quali si intende dare maggiore rilevanza. Attualmente trattate nel capo I del titolo IX del Testo unico sicurezza, potrebbero essere trattate nel capo II con un radicale cambiamento nelle modalità di valutazione e scenari di prevenzione molto impegnativi. Questo concetto è tutto da chiarire e la pratica dipenderà dalle modalità di recepimento che il Parlamento Italiano deciderà. 
 

Allegato III: valori limite per l'esposizione professionale

Le sostanze per le quali la Direttiva ha fissato un valore limite di esposizione passano da 3 a 14 (riportate in arancio nella tabella che segue).
 

Nome agente

N. CE (1)

N. CAS (2)

Valori limite (3)

Osservazioni

Misure transitorie

mg/m3 (4)

ppm (5)

f/ml (6)

Polveri di legno duro

2  (7)

Valore limite: 3 mg/m3 fino a l 17 gennaio 2023

Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i),

(come cromo)

0,005

Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025

Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino al 17 gennaio 2025

Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell'articolo 2, lettera a), punto i)

0,3

 

Polvere di silice cristallina respirabile

0,1  (8)

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25

1

Pelle (9)

 

Cloruro di vinile monomero

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Ossido di etilene

200-849-9

75-21-8

1,8

1

Pelle (9)

 

1,2-Epossipropano

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Acrilammide

201-173-7

79-06-1

0,1

Pelle (9)

 

2-Nitropropano

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-Toluidina

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

Pelle (9)

 

1,3-Butadiene

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Idrazina

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

Pelle (9)

 

Bromoetilene

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

 

(1)  N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all'interno dell'Unione europea, come definito nell'allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.
(2)  N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).
(3)  Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.
(4)  mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).
(5)  ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).
(6)  f/ml = fibre per millilitro.
(7)  Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.
(8)  Frazione inalabile.
(9)  Contribuisce in modo significativo all'esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea.

 

In particolare, si evidenzia che:

  • POLVERI DI LEGNO DURO: il limite passa da 5 a 2 mg/mc (con un periodo transitorio a 2023)
  • COMPOSTI DEL CROMO VI: limite 0,005 mg/mc (con periodo transitorio fino al 2025)
  • POLVERE DI SILICE CRISTALLINA: limite 0,1 mg/mc; inoltre:
    • come chiarito dall'art. 1, sono oggetto della direttiva "Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione" e non solo la Silice cristallina come materia prima;
    • è di rilievo l'inclusione della Silice all'interno della direttiva agenti cancerogeni / mutageni, considerando che la sostanza è ad oggi priva di classificazione armonizzata CLP.
  • COMPOSTI REPROTOSSICI: tra le righe si denota anche che, entro il primo trimestre 2019 la commissione dovrà valutare se far rientrare tutta la categoria dei tossici per la riproduzione all'interno delle disposizioni della direttiva 2004/37/CE e smi. 


Ricordiamo che nulla cambia, invece, per la posizione dell'Italia sull'ASSENZA di valore al di sotto del quale non ci sia rischio per la salute con sostanze cancerogene.

> Consulta il testo della "Direttiva cancerogeni" pubblicata in GUUE

 

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