18 apr 2017

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SENTENZA - Macchina spazzolatrice e trascinamento, dove arriva la responsabilità del datore?




Il fatto

In una ditta di scarpe una operaia si lega uno straccio al braccio imbevuto di solvente e lo passa sulla macchina spazzolatrice in azione. Gli organi in movimento trascinano lo straccio e l'arto provocandole un danno del 45% alla mano.

L'operaia lavorava da oltre 10 anni nella stessa postazione. La valutazione dei rischi e le istruzioni della macchina avevano chiaramente individuato il rischio di trascinamento e prevedevano l'obbligo di un idoneo abbigliamento e l'obbligo di spegnere la macchina prima della pulizia. La macchina era dotata della relativa cartellonistica.

Dieci giorni prima inoltre la stessa lavoratrice era stata ripresa per un lieve infortunio accaduto in maniera analoga.

 

L'analisi

Il datore di lavoro viene considerato colpevole, rigettando il ricorso da lui presentato che evidenzia sia l'analisi dei rischi, che le misure preventive adottate, la preparazione e informazione della lavoratrice ancora più consapevole dopo il fatto accaduto qualche giorno prima e sottolineando l'imprevedibilità del gesto di legarsi lo straccio al polso.

Riguardo il comportamento abnorme

non integra il "comportamento abnorme" idoneo a escludere il nesso di causalità tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l'evento lesivo o mortale patito dal lavoratore il compimento da parte di quest'ultimo di un'operazione che, seppure inutile e imprudente, non risulta eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate nell'ambito del ciclo produttivo 

è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione della misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli

Riguardo il lieve infortunio di qualche giorno prima

Del tutto non condivisibile appare poi l'assunto che la lavoratrice doveva essere edotta del rischio a causa dell'incidente avvenuto dieci giorni prima. Detto piccolo incidente costituisce piuttosto un aggravamento della responsabilità del datore di lavoro che, proprio in ragione di tale precedente, doveva vietare l'utilizzo di stracci in prossimità della macchina.
Va qui riaffermato che non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità

Sentenza della Cassazione n. 10265 dello scorso 2 marzo 2017

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