18 set 2018

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SENTENZE | n20774 agosto 2018 – Il mobbing come malattia professionale




Oggi trattiamo uno degli argomenti che in questi anni, purtroppo, è risultato tra i più presenti nelle cause di conflitto tra dipendenti e superiori: il mobbing.

Il mobbing, locuzione che anglofona costituita dalla radice del verbo “to mob” che significa assalire o molestare, consiste in una serie di comportamenti molesti esercitati sul personale delle aziende che risultano tali da impedire il normale proseguo dell’attività lavorativa a causa di insopportabili costrizioni psicologiche e, nei casi più gravi, fisiche.

La sentenza che ci accingiamo a riportare tratta proprio un caso di mobbing avvenuto in una biblioteca universitaria. Il lavoratore, deceduto durante il giudizio di primo grado [n.d.r], riportava alla corte di aver subito ripetuti e continui atti vessatori da parte della datrice di lavoro; per questo motivo, il lavoratore, ha avanzato la richiesta di riconoscimento della malattia professionale derivante dagli atti subiti.

Il giudizio, sia in primo che in secondo grado, rigettò la richiesta del lavoratore non ritenendo tutelabile nell’ambito dell’assicurazione INAIL la malattia derivante dalle lavorazioni nell’art. 1 D.P.T. 1124/1965, in particolare.

Le corti riportavano infatti che “è obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termica” artt. 3 e 1, comma 3 T.U. 1124/1965, sottolineando come il mobbing non rientrava in queste particolari categorie.

 

La decisione della Corte Suprema.

Ribaltando completamente le prime due sentenze, la Corte di Cassazione si è pronunciata, a seguito del ricorso fatto dall’erede del lavoratore deceduto, sottolineando come le precedenti sentenze non avessero preso in considerazione il concetto espresso nell’ex art. 1 del T.U- 1124/1965 relativo al tema di assicurazione sociale che non va a rilevare esclusivamente come rischio per il lavoratore quello legato all’atto della prestazione, ma anche il cosiddetto “rischio specifico improprio” ossia quello collegato con la prestazione stessa.

“Nel momento in cui il lavoratore è stato ammesso a provare l'origine professionale di qualsiasi malattia” – si sono pronunciati i Giudici della Corte Suprema – “sono necessariamente venuti meno anche i criteri selettivi del rischio professionale, inteso come rischio specificamente identificato in tabelle”.

Da questo si evince, e lo sottolinea appunto la sentenza in esame, che è necessario ritenere indennizzabili tutte le malattie siano esse di natura fisica o psichica la cui origine provata derivi sia dal rischio diretto del lavoro sia dall’organizzazione del lavoro e le varie modalità in cui esso viene esplicato poiché, come è evidente agli occhi di tutti, ogni lavoratore è calato completamente nell’esercizio delle proprie funzioni, sia fisicamente che psicologicamente.

Per questo motivo, accogliendo in parte il ricorso presentato, la Corte sentenzia che il mobbing, pur non essendo considerato una malattia professionale, esso è da considerarsi una vera e propria causa e, come tale, chi ne viene sottoposto ha diritto all’indennizzo INAIL.

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