19 apr 2005

1236 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



SENTENZA | Amianto e obblighi del datore di lavoro




Cass. Pen., sez. III, 20 aprile 2001, n. 16114.

L'art. 34 del D.lgs. n. 277/1991 stabilisce che il datore di lavoro predisponga un piano di lavoro, da trasmettere al competente organo di vigilanza, prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto dagli edifici, comprendente le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.

L'obbligo incombe al datore di lavoro, quale titolare dell'impresa edile incaricata della ristrutturazione di un edificio, il quale, anche in assenza di conoscenza delle caratteristiche costruttive dell'immobile da ristrutturare, è tenuto a dare ai propri dipendenti precise istruzioni nell'eventualità di rinvenimento di materiali in amianto imponendo loro di non procedere alla rimozione degli stessi.

Qualora il piano di lavoro relativo alla rimozione dell'amianto non sia stato predisposto è configurabile il reato colposo per violazione del dovere di vigilanza sul lavoro degli operai ovvero per omessa segnalazione del divieto di rimozione.

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group