19 apr 2018

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Sentenza n. 54998/2017 – Infortunio e omessa valutazione del rischio derivante dall’uso del macchinario del banco sega




La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che si era pronunciata nel 2015 condannando il rappresentante legale di un’azienda al pagamento di 300€ per “violazione degli arti. 590, comma 3, cod. pen., e 25 septies del d.lgs. n.231 del 2001 per aver cagionato la ferita da cui derivava una malattia superiore a 40 giorni al lavoratore dipendente, per colpa consistita nell'omessa valutazione del rischio derivante dall'utilizzazione del macchinario del banco sega”.

Il ricorso portato dall’imputata non viene accolto per diversi motivi tra cui il fatto che “la responsabilità penale del datore di lavoro si fonda non solo sull'omessa valutazione del rischio specifico relativo alla macchina operatrice, ma anche sull'omesso controllo del rispetto, da parte dei lavoratori, delle cautele adottate” in più “il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle”.

Non da ultimo, la Suprema Corte, evidenzia che “i datori di lavoro ed i preposti sono sempre tenuti a proteggere l’incolumità dei lavoratori dipendenti anche nei confronti di atti di imprudenza che essi possano compiere nello svolgimento del loro lavoro: va esclusa la loro responsabilità in tutto o in parte, solo nel caso in cui il lavoratore medesimo ponga in essere una condotta imprevedibile, esorbitante dal procedimento di lavoro ed incompatibile con il sistema di lavorazione, cioè in qualche modo abnorme. (Sez. 4, n. 2719 del 16/12/1983 ud., dep. 22/03/1984, rv. 163318)”.

La Corte conclude quindi condannando il ricorrente al pagamento delle spese procedurali.

Per leggere e analizzare la sentenza nella sua interezza clicca qui.

 

 

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