20 mar 2015

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Rischio chimico, dal 1° giugno 2015 nuove regole Reach e CLP: possono coesistere nuove SdS e vecchie valutazioni dei rischi?




Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal 01/12/2012).

Le novità introdotte non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione e comunicazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.

Negli ultimi anni molte sostanze hanno visto modificata la loro classificazione: ultimo esempio particolarmente significativo è quello del Regolamento Europeo 605/2014, in base al quale le classificazioni di sostanze molto diffuse subiranno importanti modifiche tra cui:

  • FORMALDEIDE, che sarà classificata cancerogena accertata (Carc. 1B; H350);
  • STIRENE, che sarà classificato anche H361d (Sospettato di nuocere al feto);
  • ETILBENZENE, che sarà classificato anche H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).

Tali modifiche saranno attive dal 1° gennaio 2016 per effetto del Regolamento Europeo 491/2015 varato il 23 marzo 2015.

Cosa cambia per la VALUTAZIONE DEI RISCHI derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro?

Ovvia la premessa che è sempre utile ribadire: il Datore di Lavoro deve innanzitutto chiedere nuove Schede di Sicurezza conformi a REACH e CLP.

L'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 prevede come primi elementi in ingresso per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I):

  1. le proprietà pericolose degli agenti chimici;
  2. le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.

Quando va aggiornata la VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Quindi, la valutazione del rischio deve essere aggiornata:

  • se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II);
  • se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
  • in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.

Riguardo l'ultimo punto, è noto che per l'aggiornamento periodico della Valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito (es. quadriennale come per altre valutazioni), tuttavia è assai improbabile che per anni le condizioni di utilizzo di tutte le sostanze e miscele siano rimaste immutate.

È lecito attendersi in questi mesi maggiore attenzione da parte degli organi di controllo e degli organismi di certificazione sulla valutazione del rischio chimico: ne saranno quindi presi in considerazione tutti gli elementi, sia i fattori di pericolo (SdS) che quelli di esposizione (modi d'uso).

I casi in cui la vecchia valutazione del rischio possa essere ritenuta pienamente valida alla luce di tutte queste modifiche sono quindi limitati e richiedono comunque una verifica documentata per accertare che non siano necessarie revisioni della valutazione.


In allegato un estratto del documento "Criteri e strumenti per la valutazione e la gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Titolo IX, Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni"), alla luce delle ricadute del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all’Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza)" emesso nel 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro - Comitato 9 - Sottogruppo "Agenti Chimici".

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Sono presenti 2 commenti alla notizia

danilo
01 mar 2016 alle 17:12

Buongiorno, se il prodotto non ha cambiato il suo componenti e la formulazione ma solo da H è diventato R, io che ho già fatto il rischio chimico devo rifarlo o è possibile integrare con le schede tecniche nuove? attendo vostra risposta grazie Vania

Utente Necsi Moira Stragliotto @danilo
04 mar 2016 alle 14:56

Se nessuna sostanza (ingrediente) delle miscele ha cambiato classificazione e nessuna miscela ha cambiato classificazione, cosa che statisticamente si è verificata poco probabile, in quel caso non è tenuto ad effettuare alcuna nuova valutazione. Va inoltre sottolineato che uno dei più importanti metodi di riferimento in Italia ha posto pesanti modifiche nella assegnazione dei punteggi di pericolo con le nuove frasi H e nel calcolo del rischio. Nella pratica non abbiamo verificato ad oggi casi in cui la rivalutazione dovesse esser fatta alla luce delle classificazioni secondo la normativa CLP (frasi H). Consigliamo inoltre un audit REACH-CLP per comprendere la portata di questi cambiamenti normativi europei e verificare la conformità normativa a questi anche solo come utilizzatori a valle. Questa attività propedeutica ad una nuova valutazione potrebbe esser utile per comprendere la necessità della stessa e darne maggior efficacia valutativa.

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