20 dic 2023

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INAIL | La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro




Il panorama della prevenzione incendi nei luoghi di lavoro ha subito un cambiamento con il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2015 e i successivi decreti ministeriali del 2021, che hanno comportato l’abrogazione del DM 10 marzo 1998. È pertanto essenziale fornire informazioni dettagliate e approfondimenti al fine di promuovere una migliore comprensione e implementazione dei nuovi provvedimenti normativi:

  • Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021: decreto Controlli
  • Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021: decreto GSA (Gestione della sicurezza antincendio)
  • Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021: decreto Minicorde

Esamineremo il documento tecnico dell’Inail intitolato “La nuova prevenzione incendi nei luoghi di lavoro. Accrescere la consapevolezza in merito ai contenuti dei nuovi Decreti Antincendio ed alla loro messa in pratica”. In particolare, ci concentreremo sul Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, che mette in luce gli aspetti legati alla gestione dei luoghi di lavoro in condizioni operative normali ed in situazioni di emergenza, nonché sulle caratteristiche specifiche del servizio di prevenzione e protezione antincendio. Il documento affronterà inoltre i corsi di formazione destinati agli addetti antincendio e ai formatori.

Il documento sottolinea che il DM 2 settembre 2021 definisce “i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) e 4 e lettera b) del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”. Inoltre, il presente decreto viene applicato alle “attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’art. 62 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ed è costituito da un articolato normativo e da cinque allegati”.

I primi due allegati riguardano rispettivamente la “Gestione della sicurezza antincendio in esercizio” e la “Gestione della sicurezza antincendio in emergenza”. Questi due allegati indicano che il datore di lavoro debba disporre delle misure di gestione della sicurezza antincendio e sia obbligato a predisporre un piano di emergenza nei casi in cui: i luoghi di lavoro abbiano almeno 10 lavoratori; luoghi di lavoro pubblici con una capienza temporanea di più di 50 persone; luoghi di lavoro rientranti nell’allegato I al d.p.r. 1 agosto 2011 n. 151.

Un’altra novità introdotta dal DM 2 settembre 2021 è che il rischio d’incendio deve essere valutato non solo in base al numero di lavoratori presenti, ma anche in base al numero di persone aggiuntive che possono interagire in questo luogo.

Nel caso in cui un luogo non rientri nelle categorie citate precedentemente, il datore di lavoro non sarà obbligato a predisporre un piano di emergenza. Tuttavia, è sempre necessario applicare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; “tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all’art. 29, comma 5 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”.

Il terzo allegato riguarda i “Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio”, nel quale si indica che gli addetti al servizio antincendio devono essere formati e aggiornati, anche attraverso la formazione a distanza.

Il documento prosegue con il quarto allegato “Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio” e con il quinto allegato “Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti dei corsi antincendio”.

Il documento Inail si concentra poi sugli obblighi e gli adempimenti del datore di lavoro derivanti dagli articoli e dagli allegati del DM 2 settembre 2021. Tra questi, rientra la nomina degli addetti al servizio antincendio a carico del datore di lavoro, che deve garantire che l’addetto abbia la formazione adeguata, come previsto dall’allegato III. Il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori la formazione necessaria sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da intraprendere nel momento in caso di incendio. In aggiunta, il datore di lavoro deve effettuare un’esercitazione “in caso di:

  • Adozione di provvedimenti per la risoluzione di gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
  • Incremento significativo del numero dei lavoratori o dell’affollamento (numero di presenze contemporanee);
  • Modifiche sostanziali al sistema di esodo”.

Infine, deve documentare le esercitazioni svolte.

 

Necsi fornisce corsi di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio. Rimani sempre aggiornato sulla nostra pagina dedicata: https://bit.ly/formazioneantincendionecsi

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