22 feb 2019

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SENTENZE | n. 6397/2019 infortunio per mancanza di carter di protezione




Presentiamo oggi la Sentenza numero 6397/2019 relativa alla condanna di un legale rappresentante di un’impresa per sopraggiunte lesioni colpose intercorse ad un dipendente della stessa.

Il dipendente, con mansioni di autista e di preposto all’autobetoniera, salito sulla scaletta posteriore del mezzo (privo di carter di protezione in corrispondenza del tamburo nella zona posteriore).

In prima istanza il Tribunale aveva ritenuto che il dipendente avesse introdotto all’interno del tamburo in movimento la lancia di lavaggio in maniera impropria senza prima fermare la rotazione dello stesso, in questo modo il braccio sinistro dell’uomo è rimasto incastrato nelle alette in movimento della betoniera con conseguenze gravissime (amputazione dell’omero).

La corte di Appello, invece, ha ritenuto che il gesto del lavoratore è da ritenersi accidentale ed incolpevole (malore o perdita di equilibrio nello scendere).

Il legale rappresentante è quindi stato ritenuto responsabile per non avere dotato l’autobetoniea di apposita griglia di sicurezza come previsto dal manuale d’uso e manutenzione.

Il ricorso si lega a due motivazioni, il primo “censura contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere assolto il dipendente e condannato il ricorrente (legale rappresentante), nonostante le incertezze e le contradditorietà degli elementi probatori, con particolare riferimento all'esito della perizia svolta in primo grado dalla […], alle osservazioni del consulente tecnico della difesa, […], e alle dichiarazioni rese dalla vittima."

Il ricorrente sottolinea che “la questione di fondo consiste nella presenza o meno della griglia di protezione in corrispondenza del tamburo nella betoniera." E che “la causa del sinistro, anche alla luce del principio di auto-responsabilità di cui al d. Igs. n. 81 del 2008, è da rinvenire, dunque, nella condotta dell’infortunato, il quale non doveva comunque avvicinarsi alle alette della betoniera in movimento, essendo tenuto a fermare la rotazione del tamburo prima di salire sulla scaletta e, in ogni caso, ad informare il titolare dell'assenza della griglia di protezione, cosa che invece ha omesso di fare.”

Il secondo motivo di ricorso è relativo alla presunta violazione o erronea applicazione “degli artt. 27 Cost. e 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di merito confermato la condanna nonostante gli elementi dimostrino, ad avviso del ricorrente, l'estraneità dell’imputato rispetto al fatto contestato, quanto meno per difetto assoluto - si ritiene - dell'elemento soggettivo, apparendo incerta la responsabilità dell'imputato”

La corte di Cassazione si pronuncia contrariamente al ricorrente poiché “I due profili dell'impugnazione vanno affrontati congiuntamente, essendo riconducibili ad unico tema, quello cioè della asportabilità della griglia senza che il datore di lavoro ne sia informato” e che “In realtà, la sentenza di appello fa leva sull'esame delle risultanze fotografiche, interpretate dal perito nel senso che il giorno del sinistro risultava mancante non soltanto la griglia ma anche un supporto metallico indicato come assolutamente indispensabile per l'apposizione della stessa, circostanza da cui i giudici di merito traggono la conseguenza - che non risulta né illogica né illegittima - che la grata era mancante dall'origine (pp. 5-6 della sentenza impugnata). Con tale decisiva considerazione la difesa non si confronta, impostando invece l'impugnazione sulla evenienza che la grata, regolarmente montata, sia stata smontata e la circostanza non segnalata all'imprenditore, così sollecitando una - non consentita - rivalutazione delle circostanze di fatto.”

Per questo motivo il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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