23 giu 2023

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MACCHINE | La regolamentazione rispetto la vendita di macchine




L’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che «Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro>>.

Questa disposizione deve essere necessariamente letta in combinato disposto con l’art. 72 del D.Lgs. n. 81/2008, in base al quale «Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all’articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V».

Quindi, secondo la legge italiana, il venditore è obbligato ad attestare, per mezzo di modulo firmato, che le macchine siano conformi ai requisiti di sicurezza dell’All.V. Inoltre, essendo venditori hanno anche una responsabilità penale, in quanto i fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 (art. 57, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008).

In definitiva, l’onere della firma dell’attestazione di conformità All.V tocca al venditore; all’organo di vigilanza italiano interessa che le attrezzature di lavoro siano vendute con documentazione di accompagnamento.

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