24 apr 2018

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Modifiche REACH – Metanolo e 1-metil-2-pirrolidone




In questi giorni la Commissione Europea ha adottato alcune modifiche al regolamento REACH in seguito alla segnalazione di alcuni paesi membri relativamente all’utilizzo e alla commercializzazione di due sostanze pericolose: il Metanolo e l’ 1-metil-2-pirrolidone.

 

Le restrizioni al Metanolo.

Il 16 gennaio 2015 lo stato della Polonia ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche un fascicolo per avviare la procedura di modifica del REACH indicando che l’esposizione al metanolo contenuto nel liquido di lavaggio del parabrezza e nell’alcool denaturato presenta un rischio per la salute umana.

La richiesta avanzata dalla Polonia mira dunque a ridurre l’incidenza di intossicazione grave da metanolo a seguito del consumo, da parte di alcolisti cronici e, tal volta, non alcolisti, di liquidi per il lavaggio del parabrezza assunti in quanto più economici del classico alcool commestibile. Oltre a ciò, la restrizione, impedirebbe l’intossicazione da metanolo anche a seguito di un’accidentale ingestione dei liquidi sopraindicati; intossicazione che risulta segnalata come tale in sette Stati membri e addirittura mortale in almeno due.

A seguito dell’analisi della proposta, il parere della Commissione Europea è stato positivo è ha modificato il regolamento inserendo la voce «non è ammessa l’immissione [di metanolo n.d.r.] sul mercato per la vendita al pubblico dopo il 9 maggio 2018 in liquidi di lavaggio o sbrinamento del parabrezza, in una concentrazione pari o superiore allo 0,6% in peso.»

 

Le restrizioni al 1-metil-2-pirrolidone.

In data 9 agosto 2013 lo stato dei Paesi Bassi ha presentato un fascicolo per avviare la procedura di modifica del REACH proponendo la restrizione della sostanza 1-metil-2-pirrolidone (NMP) asserendo che la sostanza risulta tossica per lo sviluppo e la saluta umana, determinando un livello oltre il quale i lavoratori non dovrebbero essere esposti all’NMP per inalazione.

Attualmente il Regolamento dispone che, laddove NMP sia presente nelle miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3% queste devono essere classificate come tossiche per la riproduzione, categoria 1B. La restrizione dovrebbe essere applicata sia in relazione a tali miscele, sia alla sostanza in quanto tale.

Dopo aver analizzato a fondo la proposta dei Paesi Bassi, la commissione ha aggiunto al regolamento 1907/2006 la seguente voce «Non deve essere immesso sul mercato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3 % successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle abbiano inserito nelle relazioni sulla sicurezza chimica e nelle schede di dati di sicurezza i livelli derivati senza effetto (DNEL) relativi all'esposizione dei lavoratori pari a 14,4 mg/m3 per l'esposizione per inalazione e 4,8 mg/kg/giorno per l'esposizione cutanea.»

Inoltre «Non deve essere prodotto o utilizzato come sostanza in quanto tale oppure come componente di miscele in una concentrazione pari o superiore allo 0,3% successivamente al 9 maggio 2020 tranne nel caso in cui i fabbricanti e gli utilizzatori a valle adottino misure di gestione dei rischi appropriate e prevedano condizioni operative adeguate per garantire che l'esposizione dei lavoratori sia inferiore ai DNEL specificati al punto 1.»

Per concludere «In deroga ai punti 1 e 2, gli obblighi ivi stabiliti si applicano a decorrere dal 9 maggio 2024 per quanto riguarda l'immissione sul mercato a fini di impiego, o l'impiego, come solvente o reagente nel processo di rivestimento di fili.»

 

Corso REACH

 

 

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