25 ago 2023

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DISABILITÀ E LAVORO | Come eseguire la valutazione dei rischi




Nella tesi della studentessa Victoria Ferrua eseguita nell’anno accademico 2018 / 2019 per il master “Health and Safety Compliance: Organizzazione, Sistemi di gestione della Sicurezza e Responsabilità” presso l’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, e premiata poi dalla Fondazione AiFOS, parla di come sia importante integrare nella propria azienda i lavoratori disabili e di come sia estremamente rilevante fare in modo che l’ambiente lavorativo sia sicuro per loro. Da ricordare che se il luogo di lavoro è sicuro per i lavoratori con disabilità, di conseguenza lo sarà anche per gli altri lavoratori, evitando in qualsiasi maniera avvenimenti spiacevoli.

Il decreto legislativo 81/2008 prevede, innanzitutto, che il datore di lavoro si assicuri che le persone con disabilità siano sicure nelle ore lavorative, in specifico nella valutazione dei rischi devono tenere conto del luogo in cui si opera e le peculiarità di questo, in modo da comprendere quali possono essere i possibili rischi rispetto anche alle minori capacità motorie e sensoriali. Da qua egli può capire come migliorare la sicurezza all’interno della sua azienda e applicare tutti i cambiamenti necessari per la buona riuscita di questa operazione.

L’articolo 63 del TUSL, ricorda che:

  • Comma 2: “I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.”
  • Comma 3: “L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
  • Comma 4: “La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale
  • Comma 5: “Ove vincoli urbanistici o architettonici ostacolino agli adempimenti di cui al comma 1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente

I datori di lavoro hanno delle responsabilità nei confronti dei loro lavoratori, anche e con maggior attenzione verso chi presenta disabilità. Innanzitutto, devono essere particolarmente attenti ai rischi esposti e all’organizzazione all’interno del luogo di lavoro, prestando attenzione anche agli strumenti di lavoro, che devono essere utili per la mansione a cui servono e devono essere utilizzati in totale sicurezza. Devono, inoltre, assicurarsi che questi lavoratori possano lavorare tranquillamente a parimenti degli altri, quindi poter ricevere una formazione e una promozione.

All’interno della valutazione dei rischi è necessario che siano comprese informazioni importanti, ovvero:

  • il compito eseguito dal lavoratore;
  • l’individuo, quindi anche le esigenze che derivano dalla sua disabilità;
  • le attrezzature di lavoro utilizzate;
  • l’ambiente di lavoro, compresi l’illuminazione, il riscaldamento, l’accesso, le uscite;
  • l’organizzazione del lavoro;
  • i rischi fisici;
  • i rischi psicosociali, quali lo stress o le violenze morali;
  • le esigenze di informazione e di formazione.

Infine, il progetto di inserimento o reinserimento lavorativo deve variare da persona a persona, in base alle proprie peculiarità ed esigenze.

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