26 gen 2011

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Riduzione del tasso INAIL: proroga al 28 febbraio 2011




Dal 2000 l’INAIL premia con uno sconto denominato "OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE", le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro. Anche quest'anno. Anche quest'anno, entro il 28 febbraio 2011 le aziende possono ottenere la riduzione del tasso INAIL.

A COSA SERVE
L'OSCILLAZIONE PER PREVENZIONE riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’INAIL. La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa pari al:

  • 5% per le aziende di rilevanti dimensioni (numero di lavoratori anno superiore a 500)
  • 10 % per le altre aziende (numero di lavoratori anno inferiore a 500)

CHI PUO' BENEFICIARNE

  • Le Aziende in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
  • Ogni Azienda che abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, precisamente, un intervento di particolare rilevanza tra quelli indicati nella Sez.A del modello di domanda o, in alternativa, almeno tre interventi tra quelli indicati nelle restanti Sezioni del modello di domanda, di cui almeno uno nel settore della formazione e della informazione dei lavoratori.

COME OTTENERE LA RIDUZIONE
L’Azienda deve presentare o spedire all’INAIL, entro il 28 febbraio 2011, una domanda su apposito modello predisposto dall’INAIL stesso. Il modello è disponibile presso tutte le Sedi INAIL insieme alla relativa istruzioni per la compilazione. La domanda può essere presentata on line alla sezione Punto Cliente.

VALUTAZIONE E DECISIONE
Entro 120 giorni dal ricevimento della domanda, salvo problemi organizzativi, INAIL comunica all’azienda a mezzo raccomandata A/R il provvedimento adottato con relativa motivazione. La riduzione riconosciuta ha validità per il solo anno 2011 e viene applicata in sede di autoliquidazione 2011 del premio dovuto per l’anno in corso.

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