26 gen 2024
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AIFOS | I fondamentali per i coordinatori della sicurezza
“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, redatta dall’Ing. Brunello Camparada in base alla sua esperienza diretta, offre indicazioni fondamentali per i Coordinatori della Sicurezza nel settore edilizio. Il documento, arricchito di riferimenti basilari, è stato aggiornato e pubblicato il 26 febbraio 2020.
In particolare, ci soffermiamo sul capitolo 8, dedicato al piano di sicurezza e coordinamento. L’Ing. Camparada inizia precisando che con “piano di sicurezza” si può intendere a più piani riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, come il documento di valutazione dei rischi, il piano di sicurezza e di coordinamento o il piano operativo di sicurezza.
In specifico, il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), previsto dall’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, viene redatto dal coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione (CSP), a meno che tale responsabilità spetti al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE). Infatti, il compito del CSE è quello di aggiornare o integrare i cambiamenti significativi che si effettuano durante i lavori, si tratta di cambiamenti che rendono il piano non più congruente con quello originale.
Il piano non è obbligatorio quando all’interno del cantiere opera un’unica impresa oppure quando è indispensabile procedere immediatamente con interventi finalizzati alla prevenzione di incidenti imminenti o all’organizzazione di urgenti misure di salvataggio. Queste situazioni includono i cantieri gestiti nell’ambito delle operazioni della protezione civile.
Come indicato nel Testo Unico (D.Lgs. 81/2008) nel punto 2.1.1 dell’allegato XV, il PSC deve essere: pensato e redatto per lo specifico cantiere; concreto e realizzabile; leggibile e consultabile; un’opera di progettazione (progettazione della sicurezza).
Nel documento si ricorda che nell’articolo 100 del D.Lgs. 81/08 è precisato che il piano deve essere “costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori”. Inoltre, viene specificato che nell’allegato XV sono presenti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, ovvero:
- "Dati anagrafici (localizzazione del cantiere, descrizione dell’opera da realizzare);
- Individuazione dei soggetti aventi compiti di sicurezza nel cantiere indicandoli nominativamente;
- Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri all’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
- Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive, misure di coordinamento in riferimento sia all’area del cantiere (caratteristiche dell’area, aree confinanti, fattori di condizionamento, eccetera), sia all’organizzazione del cantiere (recinzione, accessi, servizi logistici, aree di deposito, impianti a servizio del cantiere, eccetera), sia alle lavorazioni;
- Prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione collettiva e/o individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni (rischi da interferenza, sfasamento delle lavorazioni interferenti, eccetera);
- Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più soggetti esecutori di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e dispositivi di protezione collettiva;
- Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra imprese esecutrici e fra queste ed i lavoratori autonomi;
- Organizzazione prevista per il pronto soccorso, per la prevenzione degli incendi e per la loro eventuale estinzione, per la gestione delle emergenze;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Planimetria del cantiere;
- Entità presunta del cantiere;
- Durata presunta dei lavori;
- Stima dei costi della sicurezza".
In conclusione, il piano di sicurezza e di coordinamento è una relazione che ha al suo interno aspetti organizzativi e di coordinamento necessari “per gestire la presenza di più soggetti esecutori (imprese e/o lavoratori autonomi) contemporaneamente presenti nel cantiere”, si rivela quindi una risorsa importante che fa da guida a tutti coloro che ricoprono questo ruolo.
Per visionare il documento: https://bit.ly/3UxA81B
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