26 mar 2005

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Attrezzature in pressione ed insiemi: regolamentati messa in servizio e utilizzo




Decreto 1° dicembre 2004 n. 329, del Ministero delle Attività Produttive - pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28/01/05 - "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature in pressione e degli insiemi".

Il provvedimento in vigore dal 12 febbraio 2005 è stato emanato (circa 4 anni in ritardo rispetto alle intenzioni) ai sensi delle disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 (direttiva PED) dall'articolo 19.

Lo stesso documento disponeva che con uno o più Decreti del Ministro dell'Industria, da emanarsi entro il 19 aprile 2001, venissero adottate prescrizioni volte ad assicurare la permanenza dei requisiti di sicurezza in occasione dell'utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi, compresi quelli in servizio alla data del 19 aprile 2000, oltre all'adeguamento a tale scopo delle vigenti prescrizioni tecniche in materia d'utilizzazione.

APPROFONDIMENTO In particolare devono essere:

  • individuate le attrezzature a pressione e gli insiemi per i quali è obbligatoria la verifica di primo o nuovo impianto;
  • adottate prescrizioni in ordine all'installazione, alla messa in servizio, alla manutenzione, alla riparazione, nonché alla sottoposizione delle attrezzature e degli insiemi a una o più delle procedure di seguito elencate: a) dichiarazione di messa in servizio; b) controllo di messa in servizio; c) riqualificazione periodica (verifiche periodiche); d) controllo dopo riparazione. Le esclusioni ammissibili dall'obbligo della verifica di primo impianto e successive sono previste dall'articolo 2 del Decreto, e si rifanno in gran parte alle esclusioni inserite nella Direttiva CE n. 97/23 (PED) e al caso dell'utilizzo di piccoli apparecchi domestici. Verifica di primo impianto o di messa in servizio Possono essere soggetti a verifica per la messa in servizio le attrezzature e gli insiemi esclusivamente nel caso in cui risultano installati dall'utilizzatore dell'impianto (installatore). Alla fine della verifica, riguardante l'accertamento della corretta installazione dell'impianto, il soggetto verificatore dovrà rilasciare all'azienda proprietaria, un'apposita attestazione comprensiva dei relativi risultati. Detta dichiarazione consente la temporanea messa in funzione dell'attrezzatura o dell'insieme, sino a quando non verrà effettuata la verifica di messa in servizio. Dichiarazione di messa in servizio A seguito della verifica di primo impianto l'utente dovrà inviare la dichiarazione di messa in servizio all'ISPESL e all'USL o ASL competente. La dichiarazione dovrà contenere l'elenco delle attrezzature a pressione, un progetto dell'impianto, una dichiarazione attestante che l'installazione è stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso e il verbale della verifica di primo impianto.

Obbligo delle verifiche periodiche Gli utilizzatori, salvo nel caso delle eccezioni previste all'art. 11, devono sottoporre a verifiche periodiche le attrezzature e gli insiemi, al fine di poter proseguire l'esercizio degli stessi.

All'atto delle verifiche dovranno essere accertati: a) il funzionamento degli accessori di sicurezza e dei dispositivi di controllo previsti nell'impianto; b) l'integrità dell'attrezzatura, intesa come verifica delle membrature (riqualificazione periodica); c) il funzionamento complessivo dell'impianto, in base a quanto documentalmente previsto nella dichiarazione di messa in servizio, nel libretto di istruzioni dell'attrezzatura e nella funzionalità degli accessori di sicurezza (riqualificazione periodica). Ai fini di determinare le procedure e le metodologie omogenee per l'effettuazione delle verifiche delle attrezzature e degli insiemi, gli stessi devono essere classificati secondo le disposizioni previste dalla Direttiva PED. Una volta svolta detta operazione, i controlli devono essere effettuati secondo le temporalità riportate negli allegati A e B del Decreto in questione. Altresì, la frequenza delle verifiche di cui agli allegati A e B del Decreto possono essere effettuati con periodicità inferiori a quelle previste, nel caso in cui il fabbricante preveda detta situazione nel relativo manuale d'uso e manutenzione ed in particolare riguardo alla problematica relativa alla corrosione ed erosione o altre azioni che possano comunque compromettere nel tempo la stabilità strutturale di dette attrezzature.

Verifica di riparazione o modifica. All'atto di una riparazione di una attrezzatura a pressione, che consiste nella sostituzione o riparazione di una membratura (con o senza saldatura) senza variarne il progetto originale, o di una modifica che ne varia il progetto, il riparatore prima dell'intervento tecnico comunica all'ente preposto (da definirsi con apposito Decreto) le operazioni da effettuare. Ad operazione ultimata l'ente in questione eseguirà un collaudo in accordo a quanto previsto dalla normativa tecnica di riferimento.

Norme transitorie. L'applicazione delle 'verifiche periodicheâ? previste negli allegati A e B del Decreto per le attrezzature e gli insiemi, deve essere effettuata a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio. Altresì, si dispone:

  • per le attrezzature che sono disciplinate da provvedimenti vigenti che prevedono l'obbligo delle verifiche periodiche d'esercizio, di conformarsi alle temporalità previste dal nuovo Decreto a partire dalla prossima verifica periodica in scadenza;
  • per le attrezzature certificate secondo la Direttiva PED e per le quali è stata presentata la 'denuncia di messa in esercizioâ? all'ISPESL alla data del 12 febbraio 2005, ma non ancora effettuata la relativa verifica, che la documentazione presentata deve intendersi come dichiarazione di messa in servizio, purché venga integrata con le documentazioni previste dal Decreto in questione;
  • per le attrezzature fabbricate in osservanza del Decreto Legislativo n. 311/91 (recipienti semplici in pressione) che non sono state assoggettate alla verifica omologativa di primo impianto, l'obbligo di sottoporle ai controlli previsti dalle Tabelle di cui agli allegati A e B, a partire dalla data della dichiarazione di messa in servizio.

Requisiti dei recipienti per liquidi e tubazioni in esercizio alla data del 12 febbraio 2005 e non certificati secondo la direttiva PED. I recipienti per liquidi e le tubazioni non assoggettati ad omologazioni o controlli di legge, per i quali le caratteristiche tecniche rientrano tra quelle che individuano le condizioni di obbligatorietà alla riqualificazione periodica, devono essere denunciati all'ISPESL entro il 12 febbraio 2009.

La denuncia all'ISPESL deve contenere: a) una descrizione sintetica del recipiente o della tubazione (impianto, identificazione, condizioni di esercizio, fluido, dimensioni, accessori di sicurezza); b) la classificazione della attrezzatura secondo i fluidi e le categorie previste dal decreto legislativo n. 93/2000; c) una valutazione sullo stato di conservazione ed efficienza della attrezzatura. A seguito della denuncia dell'utilizzatore, il soggetto preposto alla verifica periodica effettua presso l'utente un intervento di verifica d'integrità e di funzionamento (riqualificazione periodica).

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