26 giu 2007

1862 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



SENTENZA | Condanna a RSPP assieme al datore di lavoro




A causa del decesso di un dipendente in un cantiere edile, feritosi gravemente con una recinzione pericolosa e non protetta, il Tribunale di Bari ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, e al risarcimento del danno alle parti civili, sia il legale rappresentate della societa' interessata, sia il responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui nominato, con l'imputazione di violazione a norme antinfortunistiche e omicidio colposo.

Entrambi gli imputati hanno fatto ricorso: il RSPP a sua discolpa ha sostenuto di non aver mai assunto la posizione di delegato alla sicurezza non essendogli mai stato comunicato l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di non aver mai accettato sostanzialmente l'incarico stesso. Inoltre di aver firmato il curriculum (circostanza però negata in ricorso) senza sapere che sarebbe stato usato ai fini della sua nomina.

La Corte di Cassazione ha rifiutato entrambe le posizioni, precisando che "correttamente e secondo i principi più volte affermati da questa Corte entrambi i giudici di merito hanno affermato che la delega delle funzioni non solleva da responsabilità il datore di lavoro se questi non conferisce l'incarico a persona idonea, non gli fornisce i mezzi per approntare e attuare il piano di sicurezza e non sorvegli che ciè sia predisposto".

Per quanto riguarda la posizione del RSPP la Sezione IV della Corte di Cassazione ha evidenziato che il datore di lavoro nel comunicare agli organi competenti la sua nomina inviava anche un curriculum firmato dallo stesso RSPP ed ha precisato inoltre che "nonostante le diverse affermazioni dello predetto l'apprestamento di tale documento e la sottoscrizione non poteva che significare l'accettazione dell'incarico" e che per di più nello stesso curriculum l'imputato dichiarava di svolgere già per l'azienda il compito di addetto alla sicurezza.

Cassazione Penale Sez. IV - Sentenza n. 41943 del 21 dicembre 2006

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group