28 giu 2017

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Prevenzione incendi: pubblicata la riforma per i Vigili del fuoco




E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 giugno il decreto legislativo che prevede la riforma del Corpo dei Vigili del fuoco. Entrata in vigore del provvedimento: 08/07/2017

 

Sintesi

La L. 124/2015 all'art. 3 si concentra sulla prevenzione incendi, di cui riportiamo le principali novità disposte dal decreto in commento, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla prevenzione incendi.

  • RISCHIO DI ESPLOSIONE (ART. 13, D. LEG.VO 139/2006) - Al fine di esplicitare meglio l’ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, vengono novellati gli artt. da 13 a 23 del D. Leg.vo 139/2006 (Capo III - Prevenzione incendi). In particolare, viene introdotto nella definizione di prevenzione incendi, che nell’attuale versione dell’art. 13 del D. Leg.vo 139/2006 menziona solo il rischio di incendio, anche il richiamo al rischio di esplosione.
  • COMPETENZA E ATTIVITÀ (ART. 14, D. LEG.VO 139/2006) - Si prevedono modifiche all’art. 14 del D. Leg.vo 139/2006, avente ad oggetto la competenza e l'attività della prevenzione incendi. In particolare, segnaliamo  che tra le suddette attività sono inserite molteplici attività di certificazione, comprensive non solo del già previsto certificato di prevenzione incendi, ma anche di altre attività e documenti, come ad esempio i pareri, i verbali sostitutivi del certificato o il nulla osta di fattibilità. Viene altresì introdotta tra le attività svolte l'attestazione di conformità alla normativa dei materiali.

    Inoltre si evidenzia che tra le attività di prevenzione incendi di formazione e addestramento, rientrano anche quelle di aggiornamento.
     
  • NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 15, D. LEG.VO 139/2006) - Viene eliminato nella rubrica dell’art. 15 in commento il riferimento alle “norme procedurali” di prevenzione incendi, in quanto l’articolo definisce le norme tecniche di prevenzione incendi e l’iter per la loro emanazione.
     
  • PROCEDURE DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 16, D. LEG.VO 139/2006) - Viene modificato l’art. 16 del D. Leg.vo 139/2006 che finora recitava “Certificato di prevenzione incendi” in “Procedure di prevenzione incendi”. Tale passaggio - da certificato a procedure - racchiude una complessa vicenda normativa: si è passati infatti da un regime autorizzativo (che rilasciava un certificato di prevenzione incendi a valle di una specifica procedura autorizzativa) a un regime di controli a posteriori (esercitati a seguito della presentazione della SCIA.)

    Nel caso sia rilevata in sede di controllo la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, segue l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un’attività già avviata a seguito della SCIA (non più il diniego del certificato di prevenzione incendi e quindi l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio) ed eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate, determinano l'obbligo di attivare nuovamente le procedure descritte (e non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi).
     
  • FORMAZIONE (ART. 17, D. LEG.VO 139/2006) - La materia della formazione diviene oggetto del nuovo Capo IV-bis (artt. 26-bis e 26-ter, D. Leg.vo 139/2006) che comprende tutte le competenze del Corpo nazionale, non solo prevenzione incendi.
     
  • VIGILANZA ISPETTIVA (ART. 19, D. LEG.VO 139/2006) - Per distinguere la disciplina contenuta nell’art. 18, relativa ai servizi di vigilanza antincendio, viene specificato che l’art. 19 del D. Leg.vo 139/2006 tratta della cosiddetta vigilanza “ispettiva”, disponendo che questa sia esercitata anche nei luoghi di lavoro, in raccordo con l D. Leg.vo 81/2008 (T.U. Sicurezza).

 

Scarica il DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 97 

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