29 gen 2019

1004 visite


Iscriviti alla Newsletter Aliseo


Rimani aggiornato sulle ultime novità!


ISCRIVITI QUI



SENTENZE | Sulla causa di non punibilità




Andiamo oggi ad analizzare la sentenza emanata dalla Sezione Quarta della Corte di Cassazione.

La sentenza Numero 3451/2019 vede il ricorso di un Datore di Lavoro avverso alla precedente sentenza della corte di appello di Firenze che lo ritenevano responsabile per l'infortunio intercorso ad un suo dipendente.

Il fatto avveniva in una azienda operante nel settore produttivo di lavorazione di pellami e il dipendente in questione, dovendo riparare una tettoia divelta dal vento, vi accedeva attraverso un balcone posto al primo piano e circondato da una ringhiera. Mentre posizionava due tavoloni su cui camminare per permettergli di accedere alla tettoia non utilizzava la cintura di sicurezza che era posta su un pilastro vicino alla porta di ingresso. In questa situazione andava a scavalcare la ringhiera e perdeva l'equilibrio cadendo a terra da un'altezza di quattro metri procurandosi un trauma commotivo cerebrale ed un trauma toracico con duplice frattura costale e doppia rottura del bacino.

I tribunali escludevano la condotta abnorme del dipendente e ritenevano la colpevolezza del Datore di Lavoro, in particolare perché al dipendente non era stato fornito alcun dispositivo atto a proteggerlo e che l'attività svolta dal lavoratore non rientrava nelle lavorazioni della conceria e che nell'azienda mancava ogni tipo di presidio per lo svolgimento di lavori edili.

In più il giudice di secondo grado escluse l'applicabilità della causa di non punibilità non ritenendo il fatto di particolare tenuità data la gravità delle lesioni subite dal lavoratore e a causa delle omissioni di sicurezza del datore di lavoratore.

Il ricorrente adduceva che il rifiuto dell'applicabilità della causa di non punibilità non era sostenuto da adeguate argomentazioni.

In particolare, il difensore dell'imputato riporta che “l'entità delle lesioni subite, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, non può costituire parametro di applicabilità della disposizione invocata (all'art. 131 bis cod. pen). Il giudice territoriale avrebbe, quantomeno, dovuto tenere conto, nella prospettiva del riconoscimento dei presupposti della clausola di non punibilità, della colpa ascrivibile alla persona offesa, che, da un lato, riduce il grado di antidoverosità della condotta del datore di lavoro, dall'altro, concorre a mitigare i profili di offensività attribuibili alla sua omissione.”

 

La corte di cassazione ha comunque ritenuto inammissibile il ricorso perché “Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile Corte di Cassazione - copia non ufficiale e dell'entità del danno o del pericolo”.

Per questo e altri motivi, l'imputato è stato ritenuto comunque responsabile e condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Aggiungi un commento alla notizia





CONTATTACI


Chiamaci allo 0424 38 26 38
o compila il box a lato, ti daremo tutte le
informazioni di cui hai bisogno.





Together for safety necsi group