26 mar 2005

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SENTENZA | Omissione di soccorso: obbligo di attendere l'arrivo dei soccorsi




Cassazione penale Sentenza, Sez. V, 02/02/2005, n. 3397 Integra il reato di omissione di soccorso ex art. 593, secondo comma, c.p. la condotta di chi, testimone di un incidente automobilistico, pur avendo provveduto ad allertare prontamente la polizia e gli operatori sanitari, non si sia trattenuto in loco sino all'arrivo di altri che potessero assumersi la vigilanza e la cura dell'infortunato (poi deceduto).

Nel concetto di "prestazione di assistenza" non può non rientrare, infatti, l'adozione delle cautele atte a limitare il danno riportato dalla persona offesa ed a scongiurare la sua ulteriore esposizione a pericolo.

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