29 set 2005

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SENTENZA | Obbligo di far osservare le misure di sicurezza anche contro la volontà dei lavoratori




Corte di Cassazione pen. 31 maggio 1986 n. 4628; Corte di Cassazione pen. 20 settembre 2002 n. 31427; Corte di Cassazione pen. 3 marzo 1993; Corte di Cassazione pen. 6 ottobre 1995; Corte di Cassazione pen. 26 gennaio 1999 n. 1017; Corte di Cassazione 25 maggio 2000 n. 688.

Con numerose sentenze nel corso degli anni, la Cassazione ha sancito l'assoluta continuità tra l'obbligo di disporre ed esigere l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori e quanto prescritto oggi dall'art. 4 del D. Lgs. n. 626/94.

Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene e sicurezza.

Il carattere di tassatività delle misure di sicurezza comporta che l'incolumità dei lavoratori debba essere tutelata anche contro la loro volontà.

Per adempiere a tale obbligo, anche mediante opportuni mirati controlli, il datore di lavoro deve usare tutta l'autorità di cui è investito, adottando, se necessario, provvedimenti sanzionatori a carico dei lavoratori riottosi, fino a giungere, nei casi più gravi, alla misura del licenziamento per giusta causa.

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